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Articolo 63 CCII - transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

  • Enrico Cacciotti

    Roma
    18/10/2022 00:08

    Articolo 63 CCII - transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

    Il primo comma dell'articolo 63 recita quanto segue:

    Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

    Chiedo un confronto in merito a quanto di seguito riportato: deve inserire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
    come lo interpretate? Un confronto tra il valore di piano ed il valore di liquidazione giudiziale?

    un caro saluto a voi tutti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/10/2022 11:00

      RE: Articolo 63 CCII - transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

      Non ci è del tutto chiaro il contenuto della domanda, proviamo comunque a dare una risposta, pronti a integrarla/modificarla se ce ne fosse sfuggito il contenuto.


      Al di là delle differenza terminologiche e della diversa impostazione dei due testi legislativi:

      - il periodo "l'attestazione del professionista indipendente ... deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale" citato nella domanda

      - non ci pare differisca sostanzialmente dall'art. 182-ter, I comma, l.fall. ("il debitore ... può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori ... se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile ... sul ricavato in caso di liquidazione ... indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui ...")

      - né dalla regola generale stabilita dall'art. 160, II comma, sempre della l.fall. ("La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile ... sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui ...")
      Le novità sono essenzialmente due:
      - da un lato, aderendo a quella che era stata l'interpretazione maggioritaria della vecchia disposizione, viene esplicitato chiaramente che il "caso di liquidazione" con cui deve essere fatto il raffronto è la liquidazione giudiziale, e non una liquidazione ordinaria, o un diverso piano concordatario o accordo di ristrutturazione, come parte della dottrina aveva ipotizzato
      - dall'altro, viene esplicitamente previsto (anche qui confermando quello che era stato l'approdo di dottrina e giurisprudenza in vigenza della legge precedente) che "tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale", superando i dubbi sui limiti della competenza del Tribunale sul contenuto della proposta del debitore.

      Chiarito ciò, quello che deve fare il professionista attestatore non è a nostro avviso individuare il "valore del piano" e il "valore di liquidazione giudiziale" e poi raffrontarli, se questo è il senso della domanda, bensì, come già in vigenza della vecchia normativa, raffrontare solamente gli aspetti differenziali fra la due ipotesi, e valutare se alla luce di tale raffronto la proposta del debitore, per le agenzie fiscali, sia più convenente dell'alternativa della liquidazione giudiziale.