Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Debiti sopravvenuti dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata
-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)29/07/2025 09:07Debiti sopravvenuti dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata
Buongiorno,
sono liquidatore in una L.C. aperta a febbraio 2025.
Il debitore, ex imprenditore individuale, aveva chiuso la partita iva nel corso del 2024 per cui quest'anno si è recato dal Collega che lo seguiva che ha redatto ed inviato l'Unico 2025 IRAP ecc.
Detta dichiarazione evidenzia debiti per circa 5.000 euro che il debitore non potrà pagare per cui chiedo:
i debiti (tributari e contributivi) che sorgono dalla dichiarazione di cui sopra in futuro potranno essere ricompresi nello stato passivo?
Inoltre, il debitore mi ha chiesto se la procedura possa saldare la fattura del Commercialista: come dovrei comportarmi?
Grazie molte per il supporto che ci date.
MC-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/07/2025 19:57RE: Debiti sopravvenuti dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata
Va premesso sul punto che si tratta di una obbligazione tributaria sorta prima dell'apertura della liquidazione controllata (trattandosi di redditi percepiti prima della sua apertura) l'adempimento della quale è tuttavia successivo. Dunque si tratta di debiti preesistenti, e non può dirsi che trattasi di debiti sorti nel corso della procedura, sicché va anche esclusa le loro prededucibilità ex art. 6 comma 1 let. d) c.c.i.i., a mente del quale sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". Lo stesso vale per la fattura presentata dal commericalista.
Osserviamo inoltre che l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
Quanto ai crediti fiscali e previdenziali che nasceranno per il futuro, se la procedura apprenderà al suo attivo una quota parte del reddito, si potrebbe affermare che le imposte gravanti sulla quota parte del reddito acquisita alla procedura potrebbero essere considerate spese prededucibili, e quindi gravare sulla procedura, da un lato perché quel reddito non viene percepito dal debitore, e dall'altro si tratta di una spesa sorta nel corso della procedura funzionalmente collegata alla produzione di attivo.
-