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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
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Fabio Pipia
Palermo26/07/2024 16:51PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Spett.le Fallcoweb,
dopo diverse ricerche rivelatesi tutte infruttuose, volevo verificare con voi se fosse possibile risolvere il seguente dubbio relativamente ad una relazione che devo presentare in qualità di gestore della crisi incaricato.
Nello specifico, devo inserire 2 crediti relativi rispettivamente ad un risarcimento danni ex art.709 ter c.p.c. da liquidare all'ex coniuge del richiedente la procedura ed a spese di giustizia liquidate in sentenza a favore dello Stato.
Volevo un vostro parere circa la sussistenza o meno della natura privilegiata dei crediti in oggetto in quanto non credo che i crediti da risarcimento art.709 Ter siano assimilabili a crediti alimentari o assegni di mantenimento nè, tantomeno, credo che dette spese legali siano assimilabili alle spese di giustizia previste dagli articoli 2755 e 2770 del Codice Civile.
Ringraziandovi sin d'ora per l'aiuto che mi potrete eventualmente fornire colgo altresì l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti ed augurarvi un buon fine settimana.
Fabio Pipia-
Zucchetti SG
Vicenza28/07/2024 12:04RE: PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Per quanto riguarda il credito per risarcimento danni ex art. 709-ter, esso riguarda il risarcimento dovuto per violazione degli obblighi assunti o imposti in sede di separazione e, quindi non godono di alcun privilegio né in quanto credito risarcitorio perché l'unico di questa natura che gode di privilegio è quello indicato nell'art. 2767 c.c., né quale credito di mantenimento, sia perché esso non costituisce il mancato mantenimento, sia perché neanche il credito di tale natura gode del privilegio; per la precisione, secondo la Cassazione (cass. 26/05/2020, n.9686) la parte dell'assegno spettante all'ex coniuge non ha natura alimentare, mentre quella dei figli possiede questa qualità, giacchè l'assegno di mantenimento a favore del coniuge trova fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non, come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti, nello stato di bisogno; pertanto l'assegno a favore del coniuge non gode del privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c.
Quanto alle spese legali, quelle in questione attengono ad un giudizio di cognizione, per cui non sono applicabili gli artt. 2755 e 2770 c.c. che riguardano le spese dei procedimenti esecutivi e cautelari.
Zucchetti SG srl-
Fabio Pipia
Palermo29/07/2024 09:31RE: RE: PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Buongiorno,
innanzitutto vi ringrazio per il vostro pronto riscontro. Poi volevo fare presente un mio dubbio in merito alla spese legali se le stesse possano eventualmente essere assunte o meno in privilegio ex art.2751 bis in quanto originariamente relative a compensi di Legali. A mio parere non lo dovrebbero essere e quindi dovrebbe essere considerati crediti chirografari.
Vi ringrazio ancora per la disponibilità mostra sempre!
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Fabio Pipia
Palermo29/07/2024 11:08RE: PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Innanzitutto vi ringrazio per il vostro pronto riscontro. Poi volevo fare presente un mio dubbio in merito alla spese legali se le stesse possano eventualmente essere assunte o meno in privilegio ex art.2751 bis in quanto originariamente relative a compensi di Legali.
A mio parere non lo dovrebbero essere e quindi dovrebbe essere considerati crediti chirografari oppure, per caso, conoscete se vi sia qualche privilegio stabilito in base a qualche legge speciale????
Vi ringrazio ancora per la disponibilità mostra sempre!-
Zucchetti SG
Vicenza30/07/2024 12:39RE: RE: PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (al quale lei evidentemente si riferisce) riguarda il credito del professionista nei confronti del proprio cliente; nel caso si tratta delle spese liquidate a favore di una parte (anche se nel caso è lo Stato perché probabilmente la controparte vittoriosa aveva ottenuto il gratuito patrocinio) in danno dell'altra parte, per cui trovano applicazione le norme sui privilegi riguardanti le spese processuali che, come detto nella precedente risposta, sono assistite da privilegio solo se attinenti a procedimenti esecutivi e cautelari e non anche ai procedimenti di cognizione. Poiché il giudizio ex art. 709 ter cpc identifica un processo di cognizione, le spese relative non sono assistite da alcun privilegio.
Zucchetti SG srl-
Fabio Pipia
Palermo30/07/2024 16:51RE: RE: RE: PRIVILEGIO SU RISARCIMENTO DANNO EX ART. 709 TER CPC E SU SPESE LEGALI A FAVORE DELLO STATO
Perfetto!
Vi ringrazio sempre per il vostro pronto riscontro e per la vostra preziosa opinione.
Cordialmente
Fabio Pipia
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