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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

  • Alfredo Barbaranelli

    ROMA
    19/01/2022 16:23

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

    Sono stato nominato Liquidatore del Patrimonio ai sensi della L. 3/2012, art. 14/ter.
    La procedura è stata da me seguita dapprima in qualità di Gestore della Crisi ed ora di Liquidatore del patrimonio.

    Il debitore non ha patrimonio immobiliare nè mobiliare, potendo mettere a disposizione della procedura una quota mensile della sua pensione .
    Ho costruito dapprima la Relazione particolareggiata, nella quale ho inserito i criteri della liquidazione del patrimonio e l'inventario dei beni posseduti.
    Ho inoltrato ai creditori ma l'AdE mi obietta che non ho ottemperato ai vari passaggi della procedura: mancata composizione dell'inventario, mancata fissazione del termine per aderire alla procedura, formazione dello stato passivo approvazione progetto stato passivo, elaborazione programma di liquidazione.
    Il debitore non ha patrimonio, perciò tutta questa procedura che si basa sulla presenza di un patrimonio prontamente liquidabile, (non dimentichiamo che la legge 3/2012 non contempla la procedura della liquidazione senza patrimonio, aggiunta successivamente), ho ritenuto fosse superflua ed ho inoltrato Inventario, lista dei creditori e prospetto delle preferenze con analisi del credito a disposizione, delle falcidie per arrivare ad un quantum da corrispondere in 4 anni con rate da 700 euro mensili.
    Chiedo se le continue richieste di AdE di predisporre tutti gli adempimenti formali della procedura ex art. 14 septies ed octies Legge 3/20212 sono lecite.

    Infine, nonostante la nomina a liquidatore del patrimonio non ho accesso al fascicolo telematico. Cosa dovrei fare per venirne a capo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2022 19:48

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

      Dovrebbe rifare il tutto seguendo le disposizioni della legge n. 3 del 2012.
      La mancanza di beni, mobili e immobili, la esenta dalla redazione dell'inventario e, ovviamente dalla liquidazione, ma lo stato passivo deve farlo per stabilire i creditori che hanno diritto di concorrere alla distribuzione di quel poco che il potrà essere loro attribuito. Deve pertanto, aperto il fascicolo digitale, procedere alla comunicazione di cui all'art. 14 sexies, poi esaminare le domande che perverranno e predisporre un progetto di stato passivo , in conformità a quanto disposto dall'art. 14 octies ecc., valutare se esistono azioni di recupero o anche revocatorie (ordinarie) da esercitare, e così via..
      Zucchetti SG srl