Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione incapiente - coniugi

  • Andrea Rivolta

    Borgomanero (NO)
    11/02/2025 09:55

    Esdebitazione incapiente - coniugi

    Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione.
    Due coniugi, per il tramite di un legale che ora non li assiste più, hanno presentato separate domande per l'esdebitazione dell'incapiente. L'OCC ha "riunito" i ricorsi in un unico cronologico ed ha nominato un unico gestore per entrambi, situazione assolutamente condivisibile trattandosi di indebitamento al 95% comune, per tipologia ed origine.
    Ritengo però che l'esdebitazione dell'incapiente non rientri fra le procedure familiari ex-art. 66 CCII ed anche i requisiti per beneficiarne sono declinati soggettivamente nella normativa.
    Ora che li assisto nella presentazione dell'effettivo ricorso, mi è sorto il dubbio se:
    1. predisporre un unico ricorso in cui trattare insieme le cause dell'indebitamento comune e la situazione del nucleo famigliare, poi dettagliare separatamente le masse attive/passive ed il possesso dei requisiti di incapienza. Questo andrebbe nella linea già seguita dall'OCC con la nomina del Gestore
    2. predisporre due separati ricorsi in buona parte sovrapponibili. Questo a mio parere è coerente con la norma, ma comporta la presentazione di due ricorsi (con relative spese) e soprattutto cozza con l'impostazione data alla pratica da parte dell'OCC
    Grato per avere una vostra interpretazione.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2025 17:34

      RE: Esdebitazione incapiente - coniugi

      Anche noi siamo dell'opinione che dovrebbero essere proposti due ricorsi in quanto la esdebitazione del sovraindebitato incapiente non è una procedura che possa rientrare nella previsione dell'art. 66 c.c.i.i.. Idea rafforzata dalla riformulazione del comma 1 dell'art. 66, che ora precisa che una unica domanda è possibile per l'accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65 comma 1, che fa riferimento esclusivamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore e alla liquidazione controllata.
      Ciò nonostante, nella fattispecie, dato che l'OCC ha "riunito" i ricorsi in un unico cronologico ed ha nominato un unico gestore per entrambi, e dato che trattasi di indebitamento al 95% comune, per tipologia ed origine, conviene seguire la strada già segnata e predisporre un unico ricorso in cui trattare insieme le cause dell'indebitamento comune e la situazione del nucleo famigliare per poi dettagliare separatamente le masse attive/passive ed il possesso dei requisiti di incapienza. Peraltro, non dando luogo la fattispecie di cui all'art. 283 ad una procedura concorsuale, vale il principio dettato dall'art. 103 cpc che ammette la possibilità che più parti possono agire nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono.
      Zucchetti SG srl