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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Atto dispositivo abitazione
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Lorenzo DELLI NOCI
Sulmona (AQ)03/11/2025 12:39Atto dispositivo abitazione
Buongiorno, in una procedura di liquidazione controllata da depositare, in seguito ad analisi degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni, risulta una vendita nel 2023 del 50% dell'abitazione principale da parte del debitore al coniuge, con accollo dell'acquirente del mutuo rimanente.
La banca però non concede l'accollo, pertanto in capo al debitore, al momento, risulta una posizione debitoria verso la banca per il 50% del mutuo, senza essere più titolare dell'immobile.
Si chiede un vs parere sulla revocabilità dell'atto (bisognerebbe valutare il valore di mercato dell'immobile?), e se secondo voi è possibile chiedere alla banca di trasformare la posizione in garante in modo da eliminare la posizione di debitoria.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
07/11/2025 09:44RE: Atto dispositivo abitazione
La domanda richiede una risposta articolata.
L'art. 269, comma primo c.c.i.i. prescrive che, quando la domanda di liquidazione controllata viene depositata dal debitore, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che:
esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Come si vede, la norma non prescrive che debba essere dato conto degli atti di straordinaria amministrazione (tra i quali certamente rientra una compravendita immobiliare) compiuti negli ultimi 5 anni.
Sennonché, il riferimento a questi atti diviene indispensabile laddove il professionista è chiamato a scrutinare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni", nonché ad attestare la possibilità di acquisire attivo neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Invero, rispetto a questi aspetti potrebbero essere assai rilevanti tutti quegli atti di straordinaria amministrazione, compiuti nel quinquennio, che hanno concorso a determinare l'indebitamento o che, essendo revocabili, potrebbero essere oggetto di azioni giudiziarie al fine di acquisire attivo.
Detto questo, il giudizio relativo alla revocabilità dell'atto indicato nella domanda diviene pertinente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. "il creditore … può domandare … che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", quando concorrono le due condizioni indicate dalla medesima norma: la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la conoscenza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; la consapevolezza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso, del pregiudizio recato alle ragioni del creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, di essere partecipe alla dolosa preordinazione.
Orbene, ai sensi dell'art. 274 c.c.i.i. tali azioni sono autorizzate dal giudice, "quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
In definitiva, ed in vista della procedura, occorre verificare: che l'atto dispositivo abbia recato pregiudizio alle ragioni del creditore; che l'esercizio dell'azione sia utile al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori poiché consente di acquisire (anche indirettamente, ad esempio mediante la vendita del cespite oggetto di revocatoria) attivo alla procedura.-
Lorenzo DELLI NOCI
Sulmona (AQ)07/11/2025 10:07RE: RE: Atto dispositivo abitazione
Ringrazio. Come alternativa da valutare, in merito alla questione di trasformare la posizione in garante? Ritenete possa arrecare problemi alla procedura? In questo modo non si avrebbe né il debito per mutuo, né la quota dell'immobile. Perchè ad oggi l'istante presenta nella sua debitoria il debito vs banche per mutui ma non l'immobile (la banca non ha concesso l'accollo).
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
07/11/2025 09:57RE: Atto dispositivo abitazione
La domanda richiede una risposta articolata.
L'art. 269, comma primo c.c.i.i. prescrive che, quando la domanda di liquidazione controllata viene depositata dal debitore, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che:
esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore;
indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Come si vede, la norma non prescrive che debba essere dato conto degli atti di straordinaria amministrazione (tra i quali certamente rientra una compravendita immobiliare) compiuti negli ultimi 5 anni.
Sennonché, il riferimento a questi atti diviene indispensabile laddove il professionista è chiamato a scrutinare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni", nonché ad attestare la possibilità di acquisire attivo neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Invero, rispetto a questi aspetti potrebbero essere assai rilevanti tutti quegli atti di straordinaria amministrazione, compiuti nel quinquennio, che hanno concorso a determinare l'indebitamento o che, essendo revocabili, potrebbero essere oggetto di azioni giudiziarie al fine di acquisire attivo.
Detto questo, il giudizio relativo alla revocabilità dell'atto indicato nella domanda diviene pertinente.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. "il creditore … può domandare … che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", quando concorrono le due condizioni indicate dalla medesima norma: la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la conoscenza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; la consapevolezza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso, del pregiudizio recato alle ragioni del creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, di essere partecipe alla dolosa preordinazione.
Orbene, ai sensi dell'art. 274 c.c.i.i. tali azioni sono autorizzate dal giudice, "quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
In definitiva, ed in vista della procedura, occorre verificare: che l'atto dispositivo abbia recato pregiudizio alle ragioni del creditore; che l'esercizio dell'azione sia utile al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori poiché consente di acquisire (anche indirettamente, ad esempio mediante la vendita del cespite oggetto di revocatoria) attivo alla procedura.
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