Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio - eredità

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    24/06/2020 15:03

    Liquidazione del patrimonio - eredità

    Buongiorno,

    in caso il sovraindebitato con liquidazione del patrimonio già aperta sia chiamato all'eredità, come deve comportarsi il liquidatore? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/06/2020 18:37

      RE: Liquidazione del patrimonio - eredità

      Abbiamo più volte sottolineato le carenze della legge n. 3/2012, specie per quanto riguarda gli effetti dell'apertura della stessa sul debitore mancando norme specifiche e rinvii agli artt. 42 e segg. l. fall., che sanciscono la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio e l'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni sopravvenuti in pendenza di procedura. Tuttavia, posto che anche nella liquidazione patrimoniale vige il blocco delle azioni esecutive e cautelari (art. 14 quinquies, co. 2), che
      l'art. 14-quinquies, comma 3, equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, che, a norma dell'art. 14 quinquies , sec. comma lett. e) il debitore deve procedere alla consegna e al rilascio al liquidatore dei beni da liquidare, che l'art. 14-novies, comma 2, stabilisce che il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, che ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2 il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione, ecc., si può dire che la liquidazione determina per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare .
      In questo quadro si inserisce l'art. 14 undecies, per il quale fanno parte del patrimonio di liquidazione, oltre che i beni di cui il sovraindebitato sia già titolare anche "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter ….. dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", che ricalca la disposizione di cui all'art. 42, comma 2, l. fall..
      L'eredità è un bene sopravvenuto, per cui il liquidatore potrebbe accettare, con beneficio di inventario, al posto del debitore chiamato all'eredità e acquisire i beni all'attivo da liquidare, dedotte le spese per l'acquisizione; per cui è opportuno, prima di tutto, una valutazione accurata della convenienza all'accettazione in considerazione del valore dell'attivo e dei debiti edelle spese relative alla successione.
      Zucchetti SG srl
      • Fulvia Ventura

        BOLOGNA
        20/10/2020 13:30

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio - eredità

        Buongiorno,
        in questo caso io sono advisor di due fratelli che stanno per accedere a una procedura di liquidazione del patrimonio.
        I due sovraindebitati sono chiamati all'eredità del padre defunto, ma, pur essendo già trascorso l'anno dalla morte, nè loro nè gli altri fratelli hanno effettuato la dichiarazione di successione.
        Il motivo è sostanzialmente il disinteresse e/o la mancanza di fondi da parte dei chiamati. Nel caso di specie, infatti, cadrebbero in successione degli immobili che, seppur di scarso valore, scontano il pagamento di imposte a fini successori di qualche migliaia di euro, non godendo delle agevolazioni prima casa.
        I miei clienti non hanno ovviamente la disponibilità economica per anticipare le spese e procedere alla dichiarazione di successione prima della apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.
        Possiamo pensare di depositare il ricorso dando semplicemente atto della esistenza di questo diritto ereditario e di demandare al liquidatore il compito di effettuare la dichiarazione di successione al fine di poi valutare se accettare l'eredità e acquisire i beni o rinunciarvi?
        Se così fosse, sarebbe la procedura a dover pagare le imposte di successione? E in caso di incapienza (almeno inziale) della procedura, poichè gli altri beni dei sovraindebitati non saranno liquidati nell'immediato, cosa succederebbe? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/10/2020 18:22

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio - eredità

          Tutti i chiamati all'eredità, sia in caso di successione testamentaria che legittima sono obbligati, in via tra loro solidale, a presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'apertura della successione, anche se non hanno ancora accettato l'eredità stessa, solo in caso di rinuncia l'obbligo non sussiste.
          L'inosservanza dell'obbligo della denuncia in termine non impedisce l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, solo che, nel momento in cui vi accedono, devono portare tra i debiti anche la relativa spesa per la denuncia di eredità non ancora fatta e dei relativi accessori per la tardività, salvo poi a regolare i rapporti tra i vari chiamati all'eredità; se poi accetteranno i beni o la quota di beni di loro competenza, questi costituiranno attivo sopravvenuto ai sensi dell'art. 14 undecies della legge n. 3 del 2012.
          Zucchetti SG srl