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PIANO FAMILIARE

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    01/08/2024 09:29

    PIANO FAMILIARE

    Due coniugi propongono istanza all'OCC chiedendo che il piano di ristrutturazione dei debiti possa essere inquadrato nella procedura familiare in ragione di un finanziamento in comune contratto dai due.
    Il marito, però, ha debiti di importante entità economica riferiti alla sua attività imprenditoriale oramai cessata da anni, ma mai pagati e, quindi, iscritti a ruolo (dediti di importo superiore rispetto ai debiti di consumatore).
    Come devo procedere ?
    -piano del consumatore per la moglie e concordato per lui
    -autonomo piano del consumatore per entrambi
    -piano familiare
    graziee
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/08/2024 19:45

      RE: PIANO FAMILIARE

      L'entità e la natura dei debiti è utile alla qualifica del soggetto come consumatore o non , ed una volta appurato che il marito non è consumatore, trova applicazione il secondo periodo del comma 1 dell'art. 66, per il quale "Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo", ossia quelle che trattano del concordato minore.
      Poichè nel suo caso il marito non è qualificabile come consumatore, non può che seguire la via del concordato minore per tutti, sempre se intende aprire una procedura familiare, ove comunque, le masse attive e passive rimangono distinte, giusto il disposto del comma 3 dell'art. 66. Il ricorso alla procedura familiare non è obbligatorio e se vuole può anche presentare domande distinte: una ristrutturazione dei debiti del consumatore pe rla moglie e un concordato minore per il marito.
      Zucchetti SG srl