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Concordato minore del professionista - Tribunale competente

  • Ciro Lenti

    Pisa
    28/09/2023 08:02

    Concordato minore del professionista - Tribunale competente


    L'art. 27 II° C. del CCII chiaramente stabilisce che "Per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza... è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali".
    Il successivo terzo comma regola lo status dell'imprenditore individuale, della persona fisica (consumatore) e della persona giuridica. Niente viene detto per il professionista, persona fisica.
    Il caso è il seguente: professionista residente nella provincia "A" mentre ha il proprio studio professionale ed è iscritto presso l'ODCEC nella provincia "B".
    Se si applicasse in modo letterale il II° C. dell'art. 27 si dovrebbe giungere alla conclusione che il tribunale competente sia quello della provincia "B". A mio parere per l'assenza di alcun riferimento al "professionista" nell'art. 27 io sarei propenso per la prevalenza della residenza e quindi il tribunale competente è quello della provincia "B".
    Ringraziando in anticipo, Ciro Lenti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2023 17:45

      RE: Concordato minore del professionista - Tribunale competente

      A nostro avviso è competente il tribunale della provincia B che è il luogo in cui il professionista ha il centro dei propri interessi svolgendo ivi la propria attività professionale. Invero il criterio base dettato dal secondo comma dell'art. 27 CCII è, come lei giustamente ricorda, quello che rapporta la competenza al "tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali"; il comma terzo, poi non pone delle deroghe a questo principio ma detta delle presunzioni per individuare il centro degli interessi principali, e si tratta di presunzioni, che in mancanza di qualifica espressa come assolute e non rientrando in quelle di cui al secondo comma dell'art. 2728 c.c., devono ritenersi relative, superabili, cioè, con la prova contraria per riportare la norma alla effettiva realtà.
      Pertanto la lett. b) del terzo comma dell'art. 27 va letta, a nostro parere, nel senso che per le persona fisica non esercente attività di impresa- tra cui è da comprendere anche il professionista che svolge la suta attività individualmente- il centro degli interessi principali si presume coincidere con quello della residenza o del domicilio, salvo che non risulti che nella realtà non vi è questa coincidenza presunta in quanto il professionista svolge la sua attività, che individua il centro degli interessi, in luogo diverso da quella della residenza o del domicilio.
      Zucchetti SG srl