Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione controllata srl - tassa vidimazione libri sociali e diritto camerale

  • Eleonora Incerti

    forli' (FC)
    09/03/2023 13:04

    liquidazione controllata srl - tassa vidimazione libri sociali e diritto camerale

    Si chiede se una srl in liquidazione volontaria, ammessa alla procedura di liquidazione controllata ccii, sia obbligata al pagamento della tassa di vidimazione libri sociali e al pagamento del diritto camerale
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/03/2023 17:19

      RE: liquidazione controllata srl - tassa vidimazione libri sociali e diritto camerale

      Per quanto riguarda tassa annuale di concessione governativa, la Circolare 108/1996, in risposta a un quesito che chiedeva appunto se fosse dovuta in sede di procedure concorsuali, ha risposto: "La tassa, pertanto, rimane applicabile sempre che permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile".

      Essa è quindi certamente dovuta nelle procedure concorsuali nelle quali la società prosegue la propria attività normalmente, ancorché sotto il controllo del Tribunale, ed è tenuta agli adempimenti ordinari (tenuta libro giornale, predisposizione ed approvazione del bilancio, presentazione della dichiarazione dei redditi, ecc.), come p.es. i soggetti in concordato preventivo.

      Non è invece del tutto chiara invece dovuta nelle procedure, come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, nelle quali gli adempimenti mutano radicalmente. La questione è stata già approfondita in questo Forum e sulla base di quanto ivi esposto riteniamo che sia ragionevole ritenere che in corso di fallimento e di liquidazione controllata non viga l'obbligo di tenuta dei libri, e quindi del pagamento della tassa in questione.

      Per quanto riguarda il diritto camerale, la questione è se si vuole ancora più delicata, perché l'art. 4 del D.M. 359/2001 stabilisce che:
      "1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
      ...
      3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale".

      Pertanto:
      - da un lato l'espresso riferimento a solo due specifiche procedure e la natura eccezionale della norma che vieta l'applicazione estensiva o analogica, portano a ritenere tale diritto dovuto in corso di liquidazione controllata
      - dall'altro, le analogie con le procedure previste dalla norma (antecedente non solo al CCII ma anche alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento), la prassi che risulta essere nettamente orientata verso il non pagamento, e l'assenza a quanto ci risulta di contestazioni da parte delle CCIAA (solitamente ben attente alla riscossione del diritto) porterebbero alla conclusione opposta.

      Non siamo in grado, purtroppo, di dare certezze