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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Compenso difensori/advisor che eccede il compenso previsto per il gestore
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Elvira Deiana
Barrali (SU)16/09/2025 23:31Compenso difensori/advisor che eccede il compenso previsto per il gestore
Buonasera,
vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il caso di un concordato minore (caso dell'imprenditore cessato oggi dipendente pubblico) dove, ad assistere il debitore sono presenti un Legale ed un Advisor (quest'ultimo per l'elaborazione della parte numerica).
Entrambi i professionisti formulano il loro compenso che complessivamente supera quello dell'OCC.
Singolarmente il compenso del Legale è di poco inferiore a quello dell'OCC, mentre quello dell'Advisor è superiore a quello dell'OCC.
Si richiama quanto stabilito dal Tribunale di Parma, N.G.R. 33/2024: "Grava sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari con gli advisor superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo ove superato.
Il compenso complessivamente indicato dal professionista facenti funzioni di OCC e le spese di procedura devono essere compresi nei limiti indicati dagli articoli 16 e 18 d.m. 202/2014 (l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e del 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00), dovendosi di conseguenza ridurre l'importo ove superato".
Per spese di procedura si intendono anche quelle degli advisor (legali e contabili) in quanto funzionali alla predisposizione ed al deposito della proposta, pertanto dovrebbero rispettare i limiti su indicati.
L'obbiettivo principale è garantire che le risorse economiche del debitore siano usate per soddisfare i creditori, impedendo che ingenti somme vengano destinate agli advisor a scapito del recupero per la massa dei creditori.
Nel caso in questione non sono attualmente a conoscenza se il debitore ha già corrisposto degli acconti, tuttavia ritengo di dover menzionare in relazione OCC il superamento dei limiti previsti dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014.
Il compenso OCC è stato definito applicando la decurtazione del 40% ed applicando i valori di compenso minimo sull'attivo e sul passivo.
Sulla questione chiedo un Vostro parere.
Sempre Tribunale di Parma abbiamo anche la sent. 54 del 11/10/2023 riferita alla liquidazione controllata.
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
18/09/2025 06:31RE: Compenso difensori/advisor che eccede il compenso previsto per il gestore
A nostro avviso i compensi richiesti sono manifestamente eccessivi.
Sul punto ci sembrano condivisibili gli argomenti spesi da Trib. Verona, 19 agosto 2024, il quale chiamato ad occuparsi della determinazione del compenso di un soggetto che aveva assistito il legale del debitore nella predisposizione di una domanda di accesso alla liquidazione controllata, ha osservato che:
il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale soggiace alla regola dell'adeguatezza, prescritta dall'art. 2233, comma 2, c.c..
le procedure di sovraindebitamento, come le altre procedure concorsuali, ed anzi più delle altre procedure concorsuali, sono ispirate ad un principio di economicità: ciò si desume, tra l'altro, dalla previsione dell'esclusione della necessità di assistenza tecnica per le procedura di liquidazione controllata, concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore (come si ricava dal combinato disposto degli artt. 9 comma 2, 68, comma 1, 70 comma 1 e 269, comma CCII), dal ruolo chiaramente assistenziale attribuito agli OCC nell'ausilio della scelta della procedura e nella raccolta delle informazioni e della documentazione rilevanti e dalla significativa calmierazione delle spese di procedura, ed in particolare, del compenso dell'OCC, come previste dal DM n. 202/14 (dal cui art. 16 si ricava, tra l'altro, che il compenso dell'OCC non può essere superiore al 5 % dell'attivo distribuibile per i creditori se il passivo della procedura è superiore a € 1.000.000 e al 10 % dell'attivo distribuibile per i creditori in caso di passivo inferiore a € 1.000.000, con la precisazione che in caso di attivo distribuibile inferiore a € 20.000 non sono previste percentuali, ma, in virtù di un'interpretazione della norma ispirata ad un canone di ragionevolezza, il compenso non può essere comunque superiore a € 2.000, ovvero l'importo massimo riconoscibile in caso di attivo distribuibile pari a € 20.000);
detto principio di economicità risponde alla intuibile esigenza di non ridurre in modo sensibile l'attivo destinato ai creditori attraverso contratti d'opera intellettuale strumentali alla procedura, ed è un parametro necessario da prendere in considerazione al fine valutare l'adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla presentazione dell'istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento.
In definitiva, il compenso richiesto ci sembra assolutamente esorbitante.
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