Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

revocatoria somma versata per arretrato debito alimentare

  • Barbara Bocchio

    Brescia
    15/03/2023 09:35

    revocatoria somma versata per arretrato debito alimentare

    Buongionro,
    un debitore ha debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e un Istituto di credito per un debito residuo chirografario, oltre che ad un debito alimentare nei confronti della madre del proprio figlio minore, per il mantenimento favore di quest'ultimo.
    Il soggetto sovraindebitato (non ancora in procedura) eredita una quota di un'immobile.
    Con il ricavato della vendita della quota vorrebbe devolvere interamente l'importo per estinguere il debito alimentare (che tuttavia non risulta da alcun provvedimento del Tribunale ma che è frutto di accordo tra i genitori), nei confronti della compagna per il mantenimento del minore, anche al fine di non incorrere in illeciti penali (art. 570 c.p.).
    Nel caso venisse aperta la procedura di liquidazione controllata, il liquidatore, potrebbe agire revocando la somma versata alla madre del figlio minore, anche se debito alimentare?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2023 20:02

      RE: revocatoria somma versata per arretrato debito alimentare

      Se abbiamo ben capito il progetto sarebbe di vendere la quota dell'immobile ereditato e devolvere il ricavato al pagamento in unica soluzione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, che vive con la madre, compagna probabilmente separata del debitore sovraindebitato. Quest'ultimo, dopo tale operazione, accederebbe alla procedura di liquidazione controllata per soddisfare i suoi debiti verso AE e un istituto bancario mettendo presumibilmente a disposizione dei creditori parte della sua retribuzione.
      La domanda è se l'operazione compiuta prima dell'apertura della liquidazione controllata è revocabile. La risposta a nostro avviso è positiva.
      Cominciamo col dire che, a norma dell'art. 274 ccii, "il liquidatore, sempre con autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; il liquidatore quindi è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria, ma la revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e segg. c.c., e non certo quella fallimentare che può essere azionata soltanto dal curatore della liquidazione giudiziale.
      Nel caso gli atti dispositivi revocabili sono due: la vendita della quota dell'immobile ereditato e la convenzione con la compagna del debitore per il pagamento una tantum del mantenimento del figlio.
      Non giova in proposito il terzo comma dell'art. 2901 c.c., che esenta dalla revocatoria l'adempimento dei debiti scaduti, né la costante giurisprudenza secondo la quale tale esenzione, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo ( Cass. 29/10/2021, n.481; Cass. 08/09/2016, n.17766; Cass. 19/04/2016, n.7747; App. Bari 12/05/2018, n.173; ecc.); non giovano la citata esenzione né l'interpretazione estensiva riportata perché, nel caso, il ricavato della vendita non è utilizzato per pagare un debito scaduto (come sarebbe ad esempio il pagamento delle rate di mantenimento scadute e non pagate), ma per stipulare un accordo per il futuro mantenimento del proprio figlio, peraltro di dubbia validità in quanto soltanto l'assegno divorzile per il mantenimento dell'ex coniuge può essere corrisposto, nell'accordo delle parti, in un'unica soluzione con effetti definitivi e immodificabili, nel mentre il mantenimento dei figli è sempre collegato all'obbligo dei genitori di provvedervi in relazione alle proprie disponibilità.
      Ammessa la revocabilità dei due atti, perde consistenza anche il rilievo della finalità del versamento della somma al mantenimento del figlio sia perché, come detto, non si è trattato del normale adempimento dell'obbligo di mantenimento periodico ma di un atto che anticipa l'importo per il futuro che viene sottratto agli altri creditori (e quindi diventa inapplicabile anche il privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c.) si perché comunque, resterebbe revocabile la vendita della quota.
      Zucchetti SG srl