Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/03/2023 17:30

    domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

    Ho ricevuto una domanda di insinuazione tardiva oltre il termine indicato in sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitamento di 60 giorni indicato a pena di inammissibilità.
    Il ricorrente richiama una sentenza del Tribunale di Bologna, Sez IV 11/02/2022, rilevando che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, non essendo fissato dalla legge e non essendo espressamente qualificato come perentorio, deve ritenersi ordinatorio rendendo così ammissibile la domanda sebbene formulata oltre il termine di 60 giorni assegnato con la sentenza ma prima dell'invio del progetto di stato passivo.
    A mio avviso non si intravede nell'impianto normativo di riferimento la volontà del legislatore di precludere l'esame delle domande tardive che giungano al liquidatore successivamente alla scadenza del termine assegnato in sentenza. Preciso, infine di non aver ancora inviato il progetto di stato passivo ma di averlo solo redatto. Tale domanda, previa espressa autorizzazione del Gd, si può considerare tardiva?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 20:02

      RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

      Il fatto che lei parli di liquidazione controllata e che faccia riferimento al termine indicato in sentenza per la presentazione delle domande ci fa capire che la procedura in questione sia stata aperta dopo il 15 luglio 2022 ed è quindi soggetta alla disciplina del codice della crisi. Orbene nel nuovo codice il problema di cui si dibatte non esiste più in quanto l'art. 273, comma 7, ccii, regola espressamente le insinuazioni tardive come segue:
      "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante
      prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché' l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124".
      Zucchetti SG srl
      • Patrizia Minazzo

        Diano Marina (IM)
        27/12/2023 12:40

        RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

        Quindi, se la domanda di insinuazione tardiva rispetta tutti gli aspetti indicati nell'art. 273 c. 7 (ritardo dipeso da causa a lui non imputabile, trasmissione della domanda non oltre i 60 giorni) la domanda può essere inserita nel progetto di stato passivo, giustificando il tutto? non è necessaria l'autorizzazione preventiva del GD, ho interpretato bene? Grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/12/2023 16:39

          RE: RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

          Esatto. Quelli da lei richiamati sono i requisiti di ammissibilità, poi, superato questo vaglio, deve esaminare la domanda nel merito e decidere se ammetterla o meno, seguendo lo steso procedimento utilizzato per l'esame delle come presentate tempestivamente; lo stesso comma 7 dell'art. 273 stabilisce infatti che "il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6".
          Zucchetti SG srl
          • Elisa Rossi

            FORLI' (FC)
            23/01/2024 11:22

            RE: RE: RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

            Buongiorno, mi aggancio a questo intervento; nel caso invece in cui il Liquidatore riceva una insinuazione al passivo tardiva la quale non contenga le circostanze da cui è dipeso il ritardo, e pertanto ritenga che la stessa debba essere dichiarata inammissibile, occorre richiedere provvedimento di inammissibilità al Giudice o tale inammissibilità deve essere manifestata direttamente dal Liquidatore in progetto di stato passivo escludendo il creditore?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/01/2024 20:18

              RE: RE: RE: RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

              Nella liquidazione controllata lo stato passivo è compito del liquidatore e l'intervento del giudice è solo eventuale per il caso di contestazioni alla decisione del liquidatore da questi non superabili.. Poiché il comma 7 dell'art. 273 CCII dispone che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di quello per l'esame delle domande tempestive, anche la dichiarazione di inammissibilità della tardiva compete al liquidatore , che la comunica all'interessato, il quale può, appunto sollevare osservazioni; il liquidatore se ritiene fondate le osservazioni pervenute provvede ai sensi del comma 4 dell'art. 273, altrimenti rimette la questione al giudice delegato, ai sensi del comma 5 del citato articolo.
              Zucchetti SG Srl
              • Mauro Giorgino

                Lecce
                28/03/2024 10:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

                Il credito del legale che ha assistito il debitore è stato precisato in sede di relazione dell'esperto. Deve essere comunque richiesto in ammissione o, trattandosi di prededuzione, può essere ammesso perché documentato dall'attività processuale?
                Potrebbe essere sanata una eventuale tardività della domanda?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  28/03/2024 19:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: domanda di insinuazione tardiva nella liquidazione controllata

                  Non esistendo nella liquidazione controllata una norma simile a quella di cui all'art. 222, comma 3 CCII, che ammette la possibilità di soddisfare i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale e che siano liquidi, esigibili e non contestati, possano essere soddisfatti fuori riparto, snella procedura da sovraindebitamento trova applicazione l'art. 273, comma 7, che regola l'ammissione dei crediti, concorsuali e prededucibili, richiesti in via tardiva o super tardiva.
                  E' necessaria, pertanto, nel suo caso a nostro avviso, domanda di insinuazione.
                  Zucchetti SG srl