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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
concordato minore - snc
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Sara Ciacci
Sassocorvaro Auditore (PU)11/12/2024 15:05concordato minore - snc
Buonasera,
mi vorrei confrontare su questa questione.
Ho una società di persone, snc, non cancellata dal registro delle imprese ma non più materialmente operativa.
Visto che la società ha diversi debiti, stavo pensando di presentare un concordato minore liquidatorio a nome della società (con effetti anche nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili) con apporto di finanza da parte dei singoli soci che attualmente svolgono altra attività imprenditoriale (soci di srl).
1. la finanza dei singoli soci proveniente da altra attività (S.R.L) è considerabile quale finanza esterna?
2. nel vagliare l'alternativa liquidatoria della snc che presenterebbe il cocordato minore va vagliata l'alternativa liquidatoria anche dei singoli soci illimitatamente responsabili (i singoli soci non hanno proprietà immobiliari personali ma quote societarie e redditi di altra società srl)?
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza11/12/2024 18:28RE: concordato minore - snc
Premesso che l'ammissione della società di persone ad una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, come appunto al concordato maggiore o minore, non determina l'automatica estensione della procedura stessa ai soci né l'attrazione dei beni di costoro nel concorso provocato dal concordato della società (sebbene questi risentano degli effetti esdebitatori), il socio illimitatamente responsabile può disporre dei propri beni in favore del concordato. A nostro avviso, questi apporti di danaro o di beni, possono essere considerati finanza esterna perché, al di là dell'ancora dibattuto problema della natura della responsabilità dei soci illimitatamente (se rispondono della stessa obbligazione della società fin dall'origine o sono sussidiariamente obbligati al pagamento dell'obbligazioni altri della società), se i soci e loro beni non sono attratti nella procedura concordataria, i loro apporti, in quanto provenienti da soggetti formalmente estranei alla procedura, vanno considerati quali risorse non del concordato ma di altri soggetti, comunque legati alla società, per cui possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2 dell'art. 74 c.c.i.i..
Quanto alla seconda domanda, il tribunale, al momento dell'ammissione del debitore al concordato non deve vagliare l'alternativa liquidatoria anche dei singoli soci illimitatamente responsabili in quanto questo compito non è previsto, nel mentre saranno i creditori a valutare la convenienza e la fattibilità della proposta e del piano comparando l'alternativa concordataria, con il relativo apporto di terzi, con quella della liquidazione controllata..
Zucchetti SG srl-
Sara Ciacci
Sassocorvaro Auditore (PU)11/12/2024 19:34RE: RE: concordato minore - snc
Salve, ringrazio per la risposta di cui sopra e ne approfitto per un ulteriore confronto.
Ho un'alta questione inerenti debiti fiscali derivanti dall'esercizio di un'attiva commerciale, precisamente dei soci limitatamente responsabili (soci di srl) hanno posizioni debitorie fiscali per godere del regime di trasparenza fiscale nell'ambito della srl.
In questo caso il socio limitatamente responsabile può optare per il concordato minore liquidatorio per risanare i debiti fiscali? cioè attivare la procedura del concordato minore a proprio nome senza coinvolgere la società srl?
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/12/2024 09:40RE: RE: RE: concordato minore - snc
Che la S.r.l. in questione abbia optato per la trasparenza fiscale è questione meramente fiscale, che non muta in alcun modo il rapporto giuridico "civilistico" fra società di capitali e soci, che rimangono a essa estranei, "protetti" dalla responsabilità limitata per quanto riguarda i debiti di essa.
Nel caso che viene sottoposto ci pare di comprendere che i soci siano debitori d'imposta in conseguenza della loro partecipazione e dell'opzione per la trasparenza, ma si tratta di debiti loro personali, pertanto riteniamo che:
- il socio possa certamente accedere ad una procedura di risoluzione della crisi, anche per debiti fiscali derivanti dalla sua partecipazione nella società
- la società non debba né possa esserne coinvolta.
Per completezza e ulteriore chiarezza, la questione sarebbe assolutamente identica se si trattasse di una società di persone: i debiti della società ricadono sui soci, ma non vale certo il percorso opposto, quindi il debito che sorge in capo al socio (anche per le imposte dovute in conseguenza della sua partecipazione nella società) è debito suo personale, che non riguarda la società.
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