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liquidazione compenso liquidatore procedua di liquidazione controllata

  • Cinzia Barbiero

    CHIRIGNAGO (VE)
    16/12/2025 17:07

    liquidazione compenso liquidatore procedua di liquidazione controllata

    Buongiorno, sto chiudendo una procedura di liquidazione controllata ed avrei bisogno di un chiarimento sul calcolo del compenso spettante al liquidatore. Nel senso che non sono certa che si applichi il limite dell'art. 16 comma 5 del DM 202/2014 nel dettaglio:
    L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000. Art. 16 co. 5 DM 202/2014.
    Nelle vs discussioni il limite viene sempre affrontato nelle discussioni sui compensi spettanti all'OCC e non al liquidatore.
    Scusate la mia ignoranza, ma si tratta della prima procedura che mi accingo a chiudere.
    Grazie
    Cinzia Barbiero
    • Maria Nese

      Salerno
      17/12/2025 17:49

      RE: liquidazione compenso liquidatore procedua di liquidazione controllata

      Buona sera, nella qualità di Liquidatore in una LC, concordo con la collega attesa la nomina di carattere giurisdizionale e non anche privatistica. Ritengo infatti non applicabile il limite del comma 5 dell'art. 16 del DM 202/2014 attesa anche l'ampia discrezionalità del GD ai fini della quantificazione dell'Onorario.
      Grazie mille
      Maria Nese
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        19/12/2025 12:47

        RE: RE: liquidazione compenso liquidatore procedua di liquidazione controllata

        Proviamo a rispondere ad entrambe le domande formulata.
        Per farlo occorre partire dalla lettura dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i. dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
        La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
        Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
        quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
        quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
        Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
        Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.
        La si conclude con la puntualizzazione per cui "Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
        Questo riferimento finale al compenso, senza specificazione alcuna, sta a significare che anche quello del liquidatore è determinato a norma del DM 202/2024, per cui ai fini della individuazione dell'importo liquidabile occorre far riferimento ad esso.
        Ed infatti, se si legge l'art. 18 (dedicato a "Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio" del citato DM si legge che "il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16".
        Questo vuol dire che i compensi del liquidatore sono determinati allo stesso modo e secondo i medesimi criteri di calcolo del compenso spettante al gestore nominato dall'OCC, ivi compreso il limite di cui al comma 5 dell'art. 16, a mente del quale "L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore", con la precisazione, contenuta nell'ultimo periodo, per cui queste limitazioni non operano "quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000".