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beni non compresi nella liquidazione controllata: quote di cooperativa agricola; assicurazioni vita

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    30/11/2024 23:19

    beni non compresi nella liquidazione controllata: quote di cooperativa agricola; assicurazioni vita

    Con riguardo ai beni non compresi nella liquidazione controllata, l'art. 268 co. 4 lett. d), menziona le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
    Chiedo cortesemente se in tal senso si potrebbero considerare escluse dalla liquidazione controllata la quota di una cooperativa agricola e la titolarità di una polizza vita?
    A mio parere entrambe dovrebbero essere escluse dal patrimonio liquidabile; la prima in quanto la quota sociale delle cooperative sono impignorabili per legge, la seconda ex art 1923 cc
    Chiedo gentilmente la vostra preziosa opinione in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2024 20:51

      RE: beni non compresi nella liquidazione controllata: quote di cooperativa agricola; assicurazioni vita

      Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, per cui anche le quote di partecipazione dei soci assumono tale finalità che dovrebbe esentarle dal pignoramento e, quindi dall'acquisizione all'attivo della liquidazione controllata.
      Quanto alle polizze vita, qualche giorno fa abbiamo risposto a duna domanda simile dicendo che l'art. 1923 c.c. esclude le somme dovute dall'assicuratore in forza di assicurazione sulla vita dalla categoria dei beni sequestrabili e pignorabili, sempre che si tratti di vere polizze di natura previdenziali , funzionali, cioè, allo scopo di reintegrare il beneficiario del danno provocato dall'evento morte o sopravvivenza attraverso la prestazione dell'assicuratore in precedenza stimata idonea a soddisfare l'interesse leso dall'evento preso in considerazione. Se la polizza non ha queste caratteristiche in quanto diretta a consentire all'assicurato , attraverso il diritto di recesso ad nutum, di recuperare somme che, pur realizzando lo scopo di risparmio, non integrano gli estremi della funzione previdenziale, le relative somme sono pignorabili e sequestrabili. In sostanza la impignorabilità permane se la polizza ha effettivamente natura previdenziale.
      Zucchetti SG srl