Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

ROTTAMAZIONE TER E ACCORDO CON I CREDITORI

  • Gaia Davini

    Castelnuovo di Garfagnana (LU)
    29/03/2021 19:59

    ROTTAMAZIONE TER E ACCORDO CON I CREDITORI

    Buongiorno sono stata nominata gestore nell'ambito di una procedura di composizione della crisi per cui il debitore ha predisposto un accordo con i creditori contenente rottamazione ter precedente al deposito della proposta.

    Il debitore è comproprietario con il coniuge di un solo immobile ( prima casa)
    Attualmente il debitore è titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
    Attualmente la coniuge è titolare di rapporto di lavoro part time a termine.

    Non vi è possibilità di finanza esterna da parte di altri familiari.

    Gli importi oggetto di rottamazione sono riferibili a: debiti per premi INAIL e contributi artigiani INPS, tasse automobilistiche contratti in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa attualmente cessata dal 2008.

    I restanti debiti sono relativi a:
    - mutuo ipotecario ( ipoteca di primo grado) gravante sull'unico immobile posseduto in comproprietà con il coniuge.
    - mutuo ipotecario ( ipoteca di secondo grado) gravante sul medesimo immobile.

    Il valore di mercato dell'immobile ( oggetto di perizia giurata) è di gran lunga inferiore al debito residuo dei due mutui ipotecari.

    In accordo si propone:

    1) Il saldo delle rate della rottamazione alle scadenze di legge;
    2) Un piano rateale che consenta il saldo integrale del mutuo ipotecario ( ipoteca di 1° grado) gravante sull'immobile;
    3) Un piano rateale che consenta un saldo pari al residuo sul prezzo di mercato ( stimato con perizia giurata) ( Prezzo attuale di mercato immobile ipotecato - Mutuo ipoteca di Primo grado) relativamente al secondo mutuo ipotecario.

    Preso atto che il debito derivante dalla rottamazione ter può essere pagato al di fuori del procedimento di riparto ( ex. art. 111 bis l.f.) e che quindi sia sostenibile il mantenimento all'interno dell'accordo, ci sorge un dubbio in merito al possibile "danno" che il pagamento delle rate della rottamazione potrebbe ingenerare al titolare dell'ipoteca di secondo grado.

    Pertanto si domanda se debba essere considerato insuperabile il presupposto del concorso dei creditori con rispetto del ticket ipoteca/privilegio oppure se in deroga con l'accordo del creditore (partecipazione al voto) sia sostenibile una variazione della graduazione con il consenso del creditore danneggiato che si vedrebbe comunque soddisfatto in misura non inferiore a quanto potrebbe ottenere dalla vendita del bene su cui grava l'ipoteca.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2021 12:44

      RE: ROTTAMAZIONE TER E ACCORDO CON I CREDITORI

      Il suo dubbio è legittimo, e, come sempre accade in questi casi (specie quando condoni o simili vengo fati da una procedura) si tratta di bilanciare gli interessi del debitore, e dei creditori in generale, che attraverso lo sconto vedono aumentato l'attivo a loro disposizione, con il rispetto della gradualità delle cause di prelazione e della par condicio. Nel caso la rottamazione è stata già sottoscritta, per cui non adempierla comporterebbe varie conseguenze, tra cui il risorgere dei crediti per sanzione; dall'altro non vediamo un danno per i creditori ipotecari. Quello, infatti, con ipoteca di primo grado viene pagato per intero anche se attraverso la rateazione; quello di secondo grado non può che contare sul residuo del ricavo del bene gravato dopo il pagamento del creditore di primo grado, e lei dice che il piano prevede l'assegnazione a lui di tale residui. Resterebbe la parte di credito dell'ipotecario di secondo grado non soddisfatta in via ipotecaria per incapienza sul bene ipotecato, ma questa parte di credito si trasforma in chirografo, per cui solo a tale titolo questa parte potrebbe partecipare sugli altri beni. Ecco allora che, nel fare la valutazione di eventuali lesioni della par condicio, bisogna mettere da un lato i crediti oggetto della rottamazione- che sono tutti crediti privilegiati e come tali dovrebbero essere trattati ove saltasse l'accordo per inadempimento- e il credito chirografario residuo e, facendo questo parallelo, si vede che non vi è alcuna lesione della par condicio pur continuando a pagare quanto dovuto in base alla rottamazione ter.
      Zucchetti SG Srl