Forum SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitamento istanza creditore per nomina liquidatore

  • Carla Zanelli

    Savona
    22/07/2025 11:37

    sovraindebitamento istanza creditore per nomina liquidatore

    A seguito di istanza da parte di un creditore ( ex dipendente) nei confronti di una srl cancellata da due mesi, è stata emessa una sentenza di apertura di liquidazione controllata, con nomina della sottoscritta come liquidatrice. Dopo aver accettato l'incarico e trasmesso PEC ai creditori, l'unica posta attiva è di € 42.
    Ho invece rinvenuto rilevanti debiti pregressi nei confronti dell'Agenzia delle entrate (circa € 130.000/00), oltrechè nei confronti dell'INPS (circa € 33.000/00). R
    Ritengo pertanto che il liquidatore non dovesse estinguere la società, ma mantenere aperta la fase di liquidazione e che il bilancio depositato, che ometteva l'esistenza tali debiti sia palesemente falso.
    In caso di irregolarità, il liquidatore della srl, risponderebbe con il suo patrimonio.
    Inoltre oggi ho ricevuto la notifica di un ricorso di lavoro da parte dell'ex dipendente nei confronti della srl cancellata, con prima udineza ad ottobre.
    Al fine di reperire attivo in favore della massa dei creditori, nella mia qualità di liquidatrice del Srl, ritengo che il liquidatore sia un mio debitore, in quanto ha una responsabilità patrimoniale nei confronti della srl male amministrata.
    Avrei quindi pensato di fare istanza di apertura di procedura di sovraindebitamento nei confronti del liquidatore di srl e poi di chiedere l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nella causa di lavoro pendente . Secondo voi è fattibile?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/07/2025 08:53

      RE: sovraindebitamento istanza creditore per nomina liquidatore

      La prospettazione è corretta ma riteniamo che per chiedere l'apertura di una procedura di sovraindebitamento nei confronti del liquidatore occorra passare attraverso l'esercizio di un'azione di responsabilità ex art. 2489 c.c. nei suoi confronti. Invero, ad oggi il rischio è quello di vedersi rigettata la domanda di poiché il credito è incerto.
      È bene vero che in giurisprudenza è stato ribadito, anche recentemente, che "Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione" (Cass. Sez. 1, 19/02/2025), ma nel caso di specie, trattandosi di un credito risarcitorio derivante da responsabilità amministrativa (dunque richiedente un puntuale accertamento in ordine all'an ed al quantum) ci sentiamo di suggerire prudenza.