Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Sovraindebitato incapiente - quota accomandante sas

  • Francesco Borrini

    Cameri (NO)
    08/01/2025 18:54

    Sovraindebitato incapiente - quota accomandante sas

    Buonasera,
    volevo sottoporvi il caso di un sovraindebitato che ha un'esposizione debitoria di circa 1Mio unicamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
    La sua unica fonte di reddito è costituita da una partecipazione in una S.a.s. (come accomandante) che gestisce un circolo locale e che negli ultimi anni ha prodotto un reddito che oscilla tra i 5K e i 10K.
    Il sovraindebitato non è titolare di altri redditi o proprietario di beni di qualsivoglia altra natura.
    A mio avviso egli rientra appieno nella definizione dell'incapiente, per altro ampliata con l'ultima riforma del codice della crisi, in quanto, anche ipotizzando la liquidazione della quota, il ricavato che se ne potrebbe ottenere non avrebbe alcuna utilità rilevante per i creditori e priverebbe il sovraindebitato dell'unica fonte di sostentamento.
    A Vostro avviso è corretta la mia interpretazione o è comunque necessario provvedere alla vendita di questa quota?
    Grazie
    Saluti
    Francesco Borrini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2025 20:45

      RE: Sovraindebitato incapiente - quota accomandante sas

      La questione va vista sotto un duplice aspetto: quello del valore della quota di partecipazione nella sas quale socio accomandante e quello del reddito, che finiscono per fondersi in quanto il reddito è costituito proprio dal ricavato che detta partecipazione consente.
      Posto che, a norma dell'art. 283, comma 1, c.c.i.i., il debitore per accedere alla esdebitazione del sovraindebitato, non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, è chiaro che detta partecipazione, che costituisce un bene immateriale liquidabile, potrebbe essere di ostacolo all'accesso alla esdebitazione ove avesse un valore tale- in considerazione dell'entità della quota e del valore della stessa sul mercato, della sua appetibilità, ecc.- da portare, attraverso la sua liquidazione una utilità ai creditori. In proposito quindi sarebbe necessaria almeno una stima della partecipazione che dovrebbe accertare che il valore della quota, considerato il tipo di società, l'entità della partecipazione, il ricavo della sas ecc. è difficilmente alienabile e comunque il ricavato sarebbe minimo, senza utilità per i creditori e con danno per il debitore che si vedrebbe privato della sua unica fonte di reddito..
      Quanto al reddito, l'art. 283 comma 2, nella sua ultima versione, prende in considerazione proprio il caso in cui il debitore sia in possesso di un reddito e detta i criteri per calcolare quando quel reddito non ostacola il ricorso alla esdebitazione. Ci mancano i dati della composizione familiare per fare un tale calcolo, ma è abbastanza semplice e può farlo agevolmente lei, trovando facilmente la scala di equivalenza ISEE su internet.
      Zucchetti SG srl