Forum SOVRAINDEBITAMENTO

DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

  • Stefano Carlo Benetti Serravesi

    Brescia
    19/07/2025 18:13

    DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

    Buonasera,
    a Vs. avviso l'accomandante di una SAS (dichiarata fallita e con fallimento ancora aperto) che chieda di accedere per sè quale consumatore alla liquidazione controllata, è tenuto a depositare, in sede di ricorso per l'apertura, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie della SAS?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/07/2025 09:55

      RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

      Trattandosi di società dichiarata fallita e della quale il debitore era solo socio accomandante (e dunque a lui non si estendono gli effetti del fallimento) non ci sembra necessario che si producano i bilanci e le scritture contabili di quella società.
      Piuttosto, potrebbe essere sufficiente depositare lo stato passivo, l'inventario ed il programma di liquidazione, che se ben redatti potrebbero fornire indicazioni sulla possibile incidenza indiretta (per quanto assai improbabile) della procedura sulla posizione del socio accomandatario.
    • Stefano Carlo Benetti Serravesi

      Brescia
      23/07/2025 11:53

      RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

      E nel caso di accomandatario di SAS non in crisi nè in stato di insolvenza attuale o prospettica, che chieda per sè l'accesso alla liquidazione controllata in quanto debitore in solido di una società semplice cancellata da oltre un anno da registro imprese?
      • Stefano Carlo Benetti Serravesi

        Brescia
        23/07/2025 11:53

        RE: RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

        Mi correggo: che richiede l'accesso al concordato minore
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/07/2025 11:15

          RE: RE: RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

          Rispondiamo premettendo che verosimilmente il debitore persona fisica presenta normalmente una situazione debitoria mista, poiché ogni imprenditore contrae anche debiti di natura consumeristica.
          Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogati ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
          Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
          Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione, e se non possono utilizzare lo strumento del concordato minore gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese (art. 33 comma 4 c.c.i.i.), a meno che non si tratti, come di socio illimitatamente responsabile di società cancellata dal registro delle imprese (App. Milano, 10 ottobre 2024), e giocoforza concludere nel senso che gli imprenditori non ancora cancellati non possono che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.
          A maggior ragione, se la debitoria non fosse mista ma solo derivante da debiti non consumeristici, l'accesso al concordato minore è ammissibile.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        25/07/2025 11:18

        RE: RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

        Non è detto che non sia in crisi per il solo fatto che i debiti sono debiti della SAS di cui è accomandatario. In quanto obbligato in solido quei debiti potrebbero concretizzare una situazione di sovraindebitamento in suo danno
        • Stefano Carlo Benetti Serravesi

          Brescia
          25/07/2025 15:23

          RE: RE: RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

          Dalla Vs. risposta mi sono reso conto che la mia domanda era ambigua: intendevo che la SAS - di cui è accomandatario il sovraindebitato - non è in crisi; la debitoria del sovraindebitato proviene da situazioni precedenti all'apertura della SAS
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            25/07/2025 16:43

            RE: RE: RE: RE: DOCUMENTAZIONE CHE L'ACCOMANDANTE DEVE DEPOSITARE

            La ringraziamo per la precisazione. Come dicevamo, anche se la debitoria è precedente, l'accesso al concordato minore e ammissibile