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ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

  • Daniela Parisi

    TRENTO
    21/11/2024 12:39

    ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

    Buongiorno,
    mi trovo a dover verificare il presupposto reddituale per poter accedere alla esdebitazione dell'incapiente nuovo art. 283 comma 2 in cui si dice che si accede "quando il debitore è in possesso di un reddito che, dedotte.... quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale .....".
    Il calcolo che devo fare parte dal reddito annuo per esempio 21.000 a cui vado a detrarre le spese annue 16.000 con una differenza positiva di € 5.000. La differenza di € 5.000 va confrontata con il valore dell'assegno sociale anno 2024 di € 534,41 x 13 mensilità aumentato della metà per un valore complessivo di € 10.421,00. In questo caso visto che il valore residuo tra reddito e spese è di Euro 5.000 è inferiore all'assegno sociale di € 10.421,00 sono autorizzata ad accedere all'esdebitazione dell'incapiente?
    E' giusto il ragionamento per la verifica ? mi sembra molto diverso rispetto alla precedente versione.
    Inoltre l'autovettura acquistata con finanziamento di cui rimane un debito residuo rilevante, che serve per andare a lavorare in quanto l'incapiente deve svolgere turni anche di notte, va considerata nelle spese della famiglia?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2024 19:24

      RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

      Il comma 2 dell'art. 283 c.c.i.i. nella sua nuova versione chiarisce i termini entro cui il debitore è considerato incapiente anche laddove possegga del reddito; di modo che, oltre alle ipotesi di assenza di reddito, l'incapienza sussiste anche se c'è un reddito rientrante nei parametri indicati da detto comma.
      A questo fine il metodo di calcolo da lei fatto è corretto, anche se, per la verità, dovrebbe ulteriormente moltiplicare il valore complessivo dell'assegno sociale di 10.421 euro per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISSE. Tuttavia tale ulteriore operazione è inutile dal momento che, anche senza tale ulteriore incremento, il suo reddito le consente di accedere alla esdebitazione del sovraindebitato, sempre che il calcolo fatto della detrazione dallo stipendio annuo delle spese per la produzione del reddito e pe ril mantenimento della propria famiglia (pari a euro 16.000) sia esatto.
      Per quanto attiene all'auto strumento di lavoro, il finanziamento va calcolato tra le passività e il rimborso rateale va considerato quale spesa per la produzione del reddito.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Rivolta

        Borgomanero (NO)
        02/12/2024 15:59

        RE: RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

        Buongiorno, faccio seguito al quesito ed alla Vostra risposta e mi permetto di sottoporvi ulteriori domande e considerazioni.
        In primis sul parametro ISEE da utilizzare per la moltiplicazione in caso di minori e/o soggetti diversamente abili.
        Sto analizzando il caso di un nucleo familiare con due minori, di cui uno disabile, e mi chiedevo se il valore complessivo dell'assegno sociale debba essere moltiplicato solo per 2,46 (corrispondente a quattro componenti il nucleo) o per 3,16 (ovvero 2,46 più la maggiorazione per nuclei con figli minori - 0,20 - e quella per diversamente abili - 0,50). Nel mio caso, inoltre, il nucleo ha un reddito mensile di poco più di € 4.100 di cui la metà generati da redditi impignorabili (assegno unico + assegno di invalidità + NASPI); io opterei per ricomprenderli tutti nel confronto con il "reddito sociale": è corretto secondo Voi od i redditi impignorabili vanno esclusi dal calcolo?
        Nella mia ipotesi mi trovo ad avere un reddito mensile di € 4.100 che a fronte di spese per il mantenimento pari a circa € 2.500 genera una differenza di € 1.600 mensili, ben al di sotto della disponibilità di € 2.136 (10.421 * 2,46 / 12) richiesta per la capienza. Quindi utilizzando il massimo reddito ed il minimo parametro ISEE il nucleo mi risulta totalmente incapiente: assumendo sia corretto l'importo delle spese di mantenimento del nucleo, concordate con tale ricostruzione?
        Pongo poi un quesito per il caso in cui il sovraindebitato sia in possesso di beni: se dal punto di vista reddituale sono presenti le condizioni per l'incapienza, il possesso di beni le vanifica? L'ipotesi potrebbe essere quella di un bene "importante" (l'immobile: in caso di incapienza reddituale potrebbe essere salvato dalla liquidazione?), ma, all'opposto, anche quella di un bene di poco valore (l'automobile: la sua presenza potrebbe annullare l'incapienza reddituale?). Fermo restando che le condizioni andranno valutate caso per caso, stante la situazione di partenza si potrebbero ipotizzare "strategie" volte a favorire o sfavorire l'esdebitazione.
        Mi permetto poi un'ultima considerazione finale collegata alla determinazione della soglia di reddito "incapiente", poiché mi sembra che con la nuova formulazione dell'art. 283 - nel caso di nullatenenza di beni - si ridurrà notevolmente la platea di soggetti in grado di mettere a disposizione risorse a favore dei creditori, limitando tale evenienza a chi è titolare di redditi veramente importanti ovvero di minimi costi e/o spese di mantenimento.
        Ringrazio in anticipo per i Vostri preziosi chiarimenti e saluto cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/12/2024 17:11

          RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

          Partendo dalla seconda domanda, il debitore se è proprietario di un bene liquidabile non può accedere al beneficio della esdebitazione del sovraindebitato incapiente in quanto l'art. 283 c.c.i.i. richiede che di esso possa beneficiarne il "debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". E' chiaro che se il debitore dispone di un bene "importante", ossia di valore, vuol dire che può offrire ai creditori una utilità liquidando il bene in questione e, quindi potrebbe accedere alla liquidazione controllata; se invece il bene di cui dispone non è liquidabile, come l'auto necessaria per ragioni di lavoro o beni non pignorabili, viene meno la possibile utilità per i creditori e diventa possibile l'accesso al beneficio di cui all'art. 283.
          Quanto alle condizioni di accesso nelle condizioni descritte di una famiglia con due figli, di cui uno disabile, il livello da non superare a norma del comma 2 dell'art. 283 è costituito da euro 32.929.728, così determinato: assegno sociale 534,40 X 13 =6.947,20, che, aumentato della metà, ammonta a euro 10.420,80. La presenza del figlio disabile consente di applicare l'indice ISSE di 3,16, per cui moltiplicando questo parametro per 10.420,80, si ottiene l'importo di 32.929.728.
          Questo livello, considerato che il reddito familiare è costituito da euro 4.100 mensili, pari a euro 53.300 annui (considerando 13 mensilità), non è superato in quanto vanno detratte le spese di mantenimento della famiglia che lei calcola in 2.500 mensili, importo che, moltiplicato per 12 mensilità, ammonta a 30.000; detratta questa somma dal reddito complessivo, si ottiene un reddito annuo, al netto di spese, di euro 23.300, inferiore al livello indicato di 32.929.720. Peraltro, anche se si utilizzasse il parametro base ISEE, senza tenere conto della disabilità di uno dei componenti la famiglia, ammontante a 2,46, egualmente il reddito netto sarebbe inferiore al minimo richiesto in quanto 10.420,80 X 2,46 =25.635.168.
          Zucchetti SG srl