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esdebitazione proveniente da LdP

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    01/12/2025 18:01

    esdebitazione proveniente da LdP

    Buonasera,
    si chiude una LdP (ex Legge n. 3/2012) a settembre 2025 per compiuta ripartizione dell'attivo liquidato (senza problemi di nessun tipo da parte del debitore ricorrente).
    Ora lo stesso debitore, giustamente, vorrebbe proporre istanza di esdebitazione.
    A mio parere gli articoli 278 e seguenti CCII non prevedono l'ipotesi di esdebitazione "proveniente" da Ldp (e immagino ce ne saranno moltissime) ma solo da LC o da LG, ma non è questo il caso di certo in quanto il debitore era persona fisica e non imprenditore.
    Credo pertanto che debba procedersi per analogia.
    Detto questo ritengo che il debitore debba presentare una "domanda di esdebitazione" con cui chiede sostanzialmente l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti dalla LdP, magari indicando lo stato passivo della LdP chiusa, quanto ripartito in favore dei creditori e per quanti e quali debiti chiede l'inesigibilità con questo ricorso.
    Non mi pare negli articoli dedicati di leggere di relazioni accompagnatorie del liquidatore o del gestore o se il debitore debba passare dall'OCC per l'individuazione di un professionista.
    E' la prima volta che mi capita e non ho trovato molta documentazione sul punto a supporto.
    Grazie e buona serata
    LM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/12/2025 16:41

      RE: esdebitazione proveniente da LdP

      Per affrontare il tema proposto occorre preliminarmente stabilire se una domanda di esdebitazione presentata a velle di una procedura regolata dalla l. 3/2012 soggiaccia alla disciplina del codice della crisi oppure a quella della medesima legge 3/2012.
      All'interrogativo ha recentemente dato risposta la Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 14835 del 03/06/2025 ha affermato che "i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. C.C.I.I.".
      Vanno dunque seguite le regole della legge 3/2012.
      Detto questo, osserviamo che a norma dell'art. 14-terdecies comma quattro il giudice, su ricorso del debitore, "sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2" dichiara l'esdebitazione. Ora è chiaro che per verificare le condizioni di ammissibilità alla esdebitazione (che nella sostanza si risolvono in un giudizio di meritevolezza), il liquidatore svolge un ruolo fondamentale, ed è questa la ragione per cui il suo apporto conoscitivo è imprescindibile.
      Riteniamo dunque che, presentata la domanda di esdebitazione, il giudice debba richiedere a liquidatore una relazione.