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Riconoscimento interessi creditore ipotecario e privilegiato dopo il deposito della domanda

  • Fabiana Aresta

    Lecce
    26/09/2023 07:42

    Riconoscimento interessi creditore ipotecario e privilegiato dopo il deposito della domanda

    In sede di comunicazione della proposta del piano del consumatore, che prevede il versamento del debito scaduto al creditore ipotecario, nella misura del 50% in sede di omologa ed il restante 50% a 6 mesi dall'omologa, il creditore ipotecario ha osservato che "non sono stati conteggiati gli interessi sul 50% del capitale scaduto corrisposto in seconda battuta".
    Analoghe osservazioni sono state fatte dal creditore Agenzia Entrate Riscossione titolare di un credito privilegiato, per il quale è stata prevista la soddisfazione dilazionata nel tempo in 20 rate.
    L'art. 68 comma 5 effettivamente prevede che il deposito della domanda non sospende per i creditori garantiti da ipoteca o privilegio il corso degli interessi convenzionali o legali.
    Tale disposizione come si concilia con una proposta già formulata che prevede una determinata durata e soddisfacimento delle varie classi dei creditori?
    Il conteggio degli interessi a favore del creditore ipotecario e del creditore privilegiato comporta una rimodulazione della proposta con un allungamento della durata della stessa, a danno degli creditori chirografari.
    A Vostro parere occorre rimodulare il piano in modo da quantificare gli interessi non conteggiati a favore del creditore privilegiato e del creditore ipotecario?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2023 19:26

      RE: Riconoscimento interessi creditore ipotecario e privilegiato dopo il deposito della domanda

      E' vero che l'art. 68, co. 5, CCII prevede che il deposito della domanda non sospende per i creditori garantiti da ipoteca o privilegio il corso degli interessi convenzionali o legali, ma è altrettanto vero che fa salvo quanto disposto dall'art. 2749 c.c. e dall'art. 2855, co.2 e 3, c.c., così come previsto dagli artt. 153 e 154 per la liquidazione giudiziale. Questo significa, quanto agli interessi sui crediti privilegiati e ipotecari maturati dopo il deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore che decorrono solo gli interessi legali fino alla vendita dei beni oggetto di privilegio speciale e ipoteca; benchè non richiamata la modifica all'art. 2749 c.c. contenuta nell'ult. parte del terzo comma dell'art. 153 CCII, è presumibile che gli interessi prodotti da crediti privilegiati generali decorrano fino al deposito di un riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente.
      In questi limiti le osservazioni dei due creditori sono fondate per cui occorre rimodulare il piano tenendo conto di quanto detto.
      Zucchetti SG srl