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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Compenso dell'advisor legale e difensore del debitore in sede di insinuazione nella liquidazione controllata
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Fabio Mora
Porto S.Giorgio (FM)15/09/2025 10:12Compenso dell'advisor legale e difensore del debitore in sede di insinuazione nella liquidazione controllata
In una liquidazione controllata il legale del debitore presenta una domanda di insinuazione al passivo del proprio compenso determinandolo secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ma suddividendolo in due parti:
1) Compenso per la predisposizione del ricorso e per l'assistenza in fase giudiziale sino all'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, determinato secondo il DM n. 55/2014 – 147/2022 utilizzando la tabella volontaria giurisdizione parametrata al valore del passivo dichiarato e verificato dall'OCC;
2) Compenso per l'attività di assistenza nella fase di liquidazione successiva alla sentenza di apertura e fino alla sua chiusura, nonché nella successiva fase fino all'esdebitazione; determinato sempre secondo il DM n. 55/2014 – 147/2022 utilizzando la tabella accertamento del passivo parametrata al valore del passivo accertato.
Mentre il compenso sub 1 risulta già maturato (essendo stata aperta la liquidazione), il compenso sub 2 dovrà ancora maturarsi per la successiva attività che verrà prestata in fase esecutiva della procedura (in via esemplificativa il legale la identifica nel coordinamento, corrispondenza, controllo, redazione istanze, ricorsi e rapporti con il liquidatore e il Tribunale, ecc.).
Si chiede la vs. autorevole opinione sull'ammissibilità di quest'ultimo compenso (sub 2).
A mio avviso si tratta di una duplicazione, pertanto riterrei di ammettere soltanto il compenso sub1 al quale spetta il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
L'attività successivamente prestata, peraltro non necessaria non essendo prevista la difesa tecnica obbligatoria, non rientra comunque nell'incarico di assistenza alla presentazione del ricorso?
Inoltre, non si potrebbe estere anche all'advisor il principio di unicità del compenso previsto per l'OCC e il liquidatore dagli artt. 7 e 18, comma 2, D.M. n. 202/2014?-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/09/2025 11:35RE: Compenso dell'advisor legale e difensore del debitore in sede di insinuazione nella liquidazione controllata
Concordiamo con la prospettazione offerta nella domanda.
Intanto, va premesso che il credito chiesto dal legale per la fase 2 è un credito che sorge successivamente all'apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che esso va escluso, per definizione dal concorso sui beni della procedura così come accade nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. Se si ammettesse la possibilità per creditori posteriori di insinuarsi al passivo si riconoscerebbe di fatto al debitore di determinare se ed in quale misura i creditori concorsuali possono soddisfarsi, attribuendogli la possibilità di incrementare la massa passiva e determinare l'insorgenza di crediti privilegiati rispetto ad altri.
In secondo luogo, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore non è chiamato a svolgere alcuna attività processuale, per cui l'assistenza del difensore è del tutto inutile.
Una ulteriore notazione va fatta a proposito dei criteri di determinazione del compenso.
Invero, risolvendo un risalente dibattito, le sezioni unite della corte di cassazione (n. 16300 del 24/07/2007) hanno affermato che "Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione".
Questi argomenti possono essere utilizzati, stante l'identità di struttura dei due procedimenti, anche con riferimento a quello volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. -
Fabio Mora
Porto S.Giorgio (FM)15/09/2025 15:24RE: Compenso dell'advisor legale e difensore del debitore in sede di insinuazione nella liquidazione controllata
Ringrazio per la tempestiva e puntuale risposta.
Con riguardo ai criteri di determinazione del compenso dell'advisor nella liquidazione controllata segnalo che recentemente ha dato un contributo il Tribunale di Pescara con la sentenza del 11 marzo 2025 che ritiene che per la quantificazione vada applicato appunto il DM 147/2022 con riferimento ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura.-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/09/2025 06:32RE: RE: Compenso dell'advisor legale e difensore del debitore in sede di insinuazione nella liquidazione controllata
Esatto. Il DM 147/2022 ha previsto al punto 20 della tabella una specifica voce per i procedimenti volti alla dichiarazione di fallimento
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