Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

  • Pietro Galli

    Lecco
    24/10/2022 09:55

    Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

    Buongiorno,
    l'art. 276 del nuovo CCII non prevede una durata minima della procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato, come prevedeva invece il vecchio art. 14 quinquies L. 3/2012.
    Per i casi di chiusura della procedura, l'art.276 CCII si limita a richiamare l'art. 233 CCII, che disciplina i casi di chiusura della Liquidazione Giudiziale.
    Ritenete pertanto che non vi sia un obbligo minimo di durata della Liquidazione Controllata del Sovraindebitato?
    In caso affermativo, nei casi in cui l'attivo sia composto dalla sola quota di stipendio del sovraindebitato, quanto ritenete debba essere tenuta aperta la procedura?
    Cordiali saluti

    Dott. Pietro Galli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2022 19:39

      RE: Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

      Non è previsto più il limite minimo quadriennale di cui alla l. n. 3 del m2012.
      La nuova procedure adi liquidazione controllata è stata ulteriormente avvicinata alla liquidazione giudiziale, più di quanto non lo fosse la liquidazione patrimoniale al fallimento, al punto che l'iniziativa per l'accesso alla procedura non è più lasciata in via esclusiva al debitore, ma in presenza di insolvenza è attribuita anche ai creditori.
      Al momento è difficile dire se questa nuova organizzazione del liquidazione controllata porterà ad un ripensamento sulla possibilità di accedervi in mancanza di beni da liquidare offrendo ai creditori solo parte della propria retribuzione o pensione, assimilando, appunto, il sovraindebitato all'imprenditore che accede alla liquidazione giudiziale senza alcun attivo; tuttavia, ritenendo ancora ammissibile una situazione del genere, i tempi sono segnati da quanto propone il debitore, che poi passa attraverso la definizione della parte della retribuzione acquisibile all'attivo e il programma di liquidazione che deve redigere il liquidatore indicando non solo le modalità della liquidazione ma anche i tempi della stessa.
      Zucchetti SG srl
      • Carlo Tartarini

        LA SPEZIA
        17/11/2022 10:51

        RE: RE: Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

        Buongiorno
        come rilevato l'attuale codice della crisi non prevede una durata minima della procedura di "liquidazione controllata".
        Pertanto la durata di una procedura di liquidazione nel caso di un debitore lavoratore dipendente senza beni potrebbe essere relativamente breve, anche di un anno, giusto il tempo per dar modo agli organi della procedura di porre in essere gli adempimenti. L'attivo sarà pertanto costituito dalle eccedenze stipendiali acquisite durante la procedura per 12 mensilità. Diversa sarebbe la tempistica in presenza di beni immobili, mobili di difficile liquidazione o crediti in contenzioso.
        In questo senso anche l'art. 282 del Codice della Crisi dove è previsto che "Per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura" ammettendo che la durata della procedura possa essere più breve di tre anni.
        Infatti non è certo ipotizzabile procrastinare la chiusura della procedura, in mancanza di attività da eseguire, soltanto con l'intento di aumentare l'attivo realizzabile.
        Inoltre la durata della liquidazione si ripercuote anche nella formulazione del piano della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore poiché sia l'art. 70 e sia l'art. 80 fanno riferimento "all'alternativa liquidatoria".
        Ma in questi casi, dove il debitore non ha beni ma soltanto lo stipendio, a che durata temporale dovrà fare riferimento l'OCC nella sua attestazione per quantificare "l'alternativa liquidatoria" ? Un anno potrebbe essere sufficiente ? Siamo agli inizi e sarebbe interessante conoscere gli indirizzi dei Tribunali e degli OCC.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/11/2022 16:59

          RE: RE: RE: Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

          Il nuovo codice non prevede più il limite quadriennale, per cui la liquidazione controllata priva di beni da liquidare si presenta negli stessi termini di un fallimento senza attivo in cui l'eventuale attivo sia costituito dalle eccedenze stipendiali del fallito che svolga una attività lavorativa. Peraltro, pur permanendo il dubbio manifestato nella precedente risposta del 24.10 sulla possibilità di accedere alla nuova procedura in mancanza di beni da liquidare offrendo ai creditori solo parte della propria retribuzione o pensione, ci sembra che il nuovo codice offra uno spunto in senso positivo lì dove, nel comma terzo dell'art. 268, dispone che quando la domanda è proposta da un creditore non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata qualora l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie; da questa norma si può infatti dedurre che solo in questo caso, che si riallaccia ad un potere del debitore di chiedere l'attestazione, l'incapienza diventa un fattore ostativo all'apertura, e, quindi, non lo è quando la domanda è formulata dal debitore o questi, quando la domanda è proposta da un creditore, non ritenga di chiedere l'attestazione dell'OCC.
          In questa situazione di incapienza si applica la lett. b) del comma quarto dell'art. 268 che esclude dall'attivo disponibile per i creditori gli stipendi, le pensioni e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia". Pertanto, salvo che il debitore non abbia lui proposto nella domanda un termine fino a quando la parte della sua retribuzione eccedente i bisogni propri e della propria famiglia siano destinati ai creditori o indichi una quota di soddisfazione da cui dedurre indirettamente tale termine, la procedura prosegue fino al momento, abbastanza immediato, in cui viene chiusa ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 233, richiamato dall'art. 276 utilizzando nel frattempo le eccedenze salariali nei limiti indicati dal giudice.
          Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        11/12/2022 15:29

        RE: RE: Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

        Buongiorno,
        per cui, sulla scia della risposta Fallco (... i tempi sono segnati da quanto propone il debitore....), nulla vieterebbe a quest'ultimo, in veste di ricorrente e senza altri beni se non le sue stimabili eccedenze retributive, a proporre un quantum e a definire i tempi (non so, 10 anni, a titolo di esempio). In tal caso, è possibile affermare che, seppure nell'ambito della liquidazione controllata, si possano riprodurre le possibilità che la vecchia Legge 3 consentiva nel Piano del consumatore anche con tempistiche importanti?
        D'altra parte, perché non dare la possibilità a chi, magari sacrificando parte delle sue entrate, è disposto comunque a mettere qualcosa sul piatto? L'alternativa più vicina sarebbe l'incapienza del debitore. Con quali vantaggi per il ceto creditorio?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/12/2022 11:34

          RE: RE: RE: Durata minima Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

          Giuste le sue considerazioni. ma il legislatore ha ritenuto di eliminare il limite temporale con le conseguenze facilmente immaginabili cui lei accenna.
          Zucchetti SG Srl