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concordato minore di imprenditore agricolo - tipologia di debiti esdebitabili

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    03/02/2023 12:41

    concordato minore di imprenditore agricolo - tipologia di debiti esdebitabili

    Sto predisponendo come gestore della crisi un concordato minore di imprenditore agricolo, attualmente in attività, che ha contratto debiti di diversa natura.
    Fra essi vi sono debiti per imposte e contributi personali (ma derivanti dall'attività agricola esercitata) debiti tributari personali (IMU sull'abitazione di proprietà) e debiti strettamente consumeristici come debiti per l'acquisto di viaggi e beni di consumo.
    Tutte le tipologie di debiti indicati possono essere esdebitati con la procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. del CCII?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2023 12:11

      RE: concordato minore di imprenditore agricolo - tipologia di debiti esdebitabili

      Il concordato minore, come quello maggiore, raggiunte le maggioranze di legge e ottenuta l'omologa, vincola tutti creditori, senza pregiudicare, come precisa il comma quinto dell'art. 79, i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente stabilito. Questo significa che è implicito nel concordato minore l'esdebitazione per la quota di credito non soddisfatta in quanto tutti i creditori, anche se dissenzienti, sono vincolati alla proposta omologata; significa anche che, essendo questo il principio, eventuale eccezioni allo stesso devono essere espressamente contemplate. Orbene, il comma settimo dell'art. 278 ccii, esclude dall'esdebitazione solo "a)- gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti"; di conseguenza, a nostro avviso, tutte le altre tipologie di debiti rientrano nella esdebitazione conseguente al concordato minore..
      Zucchetti SG srl
      • Claudio Pieri

        Cesena (FC)
        24/03/2023 11:44

        RE: RE: concordato minore di imprenditore agricolo - tipologia di debiti esdebitabili

        Quindi per voi le categorie di debiti di cui l'art. 278 CCII esclude l'esdebitazione (es. sanzioni penali di carattere pecuniario) non sono assoggettabili a concordato minore? In realtà in nessun articolo contenuto nel Titolo IV, Capo II, sezione III (disciplina del concordato minore), viene fatto alcun richiamo a detta disciplina. Per non palare poi del fatto che la sezione I in cui è contenuto l'art. 278 C.C.I.I. è intitolata "Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata", circoscrivendo per l'appunto il suo ambito di applicazione.
        Svolgere un'applicazione analogica la trova un'estrema forzatura....
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/03/2023 19:57

          RE: RE: RE: concordato minore di imprenditore agricolo - tipologia di debiti esdebitabili

          Per la verità quando si parla di esdebitazione il riferimento è alla liberazione dei debiti residuati dopo l'esecuzione di una procedura nel senso che i debiti esenti dall'esdebitazione, anche se pagati parzialmente nella procedura, rimangono anche successivamente pe rla parte rimasta impagata.
          Per il resto, ha ragione a dire che l'art. 278 non è riferito a al concordato minore, ma abbiamo ritenuto di fare quella forzatura che lei dice per applicarlo analogicamente alla fattispecie sembrandoci che le due ipotesi previste dal comma settimo dell'art. 278 abbiano carattere generale, non essendovi motivo perché, ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari,, permangano dopo l'esdebitazione (quasi automatica) che segue alla liquidazione giudiziale e permangano invece nel caso di concordato. Si tratta di una interpretazione di carattere sostanzialistico che indubbiamente supera la lettera della legge.
          Zucchetti SG srl