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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
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Elvira Deiana
Barrali (SU)26/11/2021 18:24Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Una persona sottoposta a procedura di piano del consumatore si trova a dover sostituire l'autovettura perchè vecchia (16 anni), pertanto il sovraindebitato, il cui piano è stato omologato e per il quale i pagamenti avvengono regolarmente secondo le previsioni contenute nel piano del consumatore, si trova costretto a dover sostituire l'autovettura e a ricorrere al pagamento rateale mediante finanziaria.
L'autovettura è fondamentale per il lavoro, le spese di manutenzione di quella vecchia iniziano ad essere importanti pertanto la sostituzione è necessaria.
Si chiede se il sovraindebitato possa accedere al credito, nonostante sia in corso una procedura di sovraindebitamento, e se deve essere data preventiva comunicazione al Giudice prima di procedere.
Il sovraindebitato ha un margine di risorse mensili per spese impreviste, come indicato nel piano del consumatore, dedotte quelle da destinare al piano del consumatore, che gli permetterebbe di pagare una minima rata.
Grazie
E.Deiana-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2021 20:01RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore
Nella fattispecie da lei rappresentata il piano del consumatore è stato già omologato e sta avendo regolare esecuzione.
Una volta omologato il piano, il debitore deve provvedere ad adempiere le obbligazioni secondo le prescrizioni dello stesso e l'OCC ha il duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e di risolvere le "eventuali difficoltà" attuative del piano, sottoponendole al giudice solo "se necessario (comma 2 dell'art. 13).
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci ex art. 13, comma 4, che, quindi, fissa una sorta di "vincolo di destinazione" sulle risorse del debitore. In caso di impossibilità dell'esecuzione del piano del consumatore per cause non imputabili al debitore, il comma 4-ter dell'art. 13 dispone che quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione, possa modificare la proposta, ai sensi degli artt. 10 s. L. n. 3/2012 , da cui, ragionando a contrario, si deduce che è precluso al debitore di poter modificare il piano ormai omologato qualora la mancata esecuzione dipenda da un inadempimento a lui imputabile, essendo in questa ipotesi prevista soltanto la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio.
Da estrema sintesi della disciplina che interessa si intuisce che il consumatore, omologato il piano, deve dare solo esecuzione allo stesso e, pur essendo in bonis, non possa utilizzare le sue risorse destinate ai creditori secondo il piano per altri fini, con possibilità di declaratoria di inefficacia degli atti compiuti e, se questi rendono irrealizzabile il piano, anche di conversione. Tuttavia nel caso in esame, il debitore consumatore non vuole fare un acquisto e assumere un debito per finalità estranee al piano, ma , poiché l'acquisto dell'auto con finanziamento di terzi, è finalizzato all'esercizio del lavoro e, quindi alla produzione del reddito destinato in parte ai creditori, l'operazione è da considerare funzionale al piano e, pertanto, riteniamo che possa essere effettuata, previa autorizzazione del giudice, in modo da evitare futuri dubbi.
Zucchetti SG srl-
Gabriele Coppi
Modena17/06/2025 13:25RE: RE: Acquisto di bene ortopedico in corso di liquidazione controllata tramite dilazione di pagamento non onerosa
Buongiorno, in una procedura di liquidazione già aperta della quale sono il liquidatore il debitore senza informarmi ha fatto una dilazione di pagamento non onerosa per l'acquisto di un materasso ortopedioco per ragioni di salute. la dilazione di pagamento è stata fatta con una finanziaria del venditore, non prevede interessi nè altre spese, eccetto il caso di mancato rispetto delle scadenze da parte del debitore; in quest'ultimo caso sono previste penali, inoltre il mancato pagamento di tre rate comporta la decadenza dal beneficio del termine. La scadenza della rateizzazione cade all'interno del periodo triennale della liquidazione.
la soluzione che vorrei intraprendere è quella di lasciare proseguire il finanziamento in quanto si tratta di bene utile per la salute del debitore (il costo del materasso è comunque nella norma) riferire al giudice delegato nelle relazioni semestrali e monitorare la situazione.
Ritenete che ci siano strade diverse e più corrette da seguire per la gestione della procedura, con riferimento alla situazione sopra descritta?
Ringrazio fin d'ora per la vostra disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
17/06/2025 14:34RE: RE: RE: Acquisto di bene ortopedico in corso di liquidazione controllata tramite dilazione di pagamento non onerosa
Non vediamo ragioni per intervenire.
Si tratta di un acquisto funzionale alle esigenze di vita, e non riteniamo che possa rientrare nella previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 272 c.c.i.i..
Peraltro il materasso è impignorabile a norma dell'art. 514 c.p.c.-
Gabriele Coppi
Modena12/09/2025 19:18RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
Buonasera, sono a richiedere un vostro parere in merito alla possibilità per un debitore di una liquidazione controllata già aperta di contrarre un finanziamento a scopo personale. il dubbio nasce dalle possibili conseguenze che potrebbero derivare dal mancato rimborso del finanziamento da parte del sovraindebitato, dal momento che le azioni esecutive individuali o cautelari da parte dei creditori sono inibite durante la L.C. Inoltre si ritiene che eventuali nuove necessità economiche insorte in corso di procedura dovrebbero essere sottoposte al Giudice Delegato, per un'eventuale rideterminazione della quota di stipendio da lasciare a disposizione del debitore o comunque per autorizzare la stipula del finanziamento. Non ultimo, incombe sul debitore un dovere di informazione e di collaborazione con gli organi della procedura.
Ritengo che il liquidatore, venuto a conoscenza del finanziamento, debba far presente al debitore la necessità di informare preventivamente gli organi della procedura per questi tipi di pratiche e che l'eventuale mancato rimborso delle rate potrebbe avere conseguenze sul giudizio di esdebitazione.
Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito, grazie fin d'ora-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/09/2025 10:10RE: RE: RE: RE: RE: finanziamento richiesto dal debitore in corso di liquidazione controllata
A nostro avviso per rispondere alla domanda va premesso che a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
Dunque, se il finanziamento dovesse essere contratto e pagato con la quota parte di reddito escluso dall'attivo della liquidazione controllata, non vi sono problemi per la procedura.
Per quanto attiene alle conseguenze di possibili inadempimenti, osserviamo quanto segue.
Ai sensi dell'art. 150 c.c.i.i. (che riprende l'art. 51 l.f.), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Il divieto, come si vede, riguarda le azioni esecutive sui beni "compresi nella procedura"; se ne deve ricavare che allora la norma non riguarda l'esecuzione sui beni che, per disposizione normativa o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, non fossero acquisiti all'attivo.
Dal punto di vista soggettivo l'art. 51 l. fall. (così come pure l'art. 150 c.c.i.i.) si applica, espressamente, a tutti i creditori concorsuali ed anche ai creditori il cui titolo si sia formato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale.
Questa norma, che per esplicita previsione dell'art. 270, comma 5, c.c.i.i. si applica anche alla liquidazione controllata, consente di affermare che anche i creditori successivi all'apertura della procedura non possono agire esecutivamente sui beni in essa compresi, mentre possono agire sui beni che ne sono esclusi. Di questo vi è conferma nell'art. 277 c.c.i.i., a mente del quale "I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione".
Tali creditori, tuttavia, non soggiacciono agli effetti della esdebitazione, e dopo la chiusura della procedura potranno agire esecutivamente su tutto il patrimonio del debitore.
Invero, a nostro avviso l'esdebitazione opera per i soli creditori anteriori che abbiano partecipato al concorso o siano stati posti nelle condizioni di farlo.
Di questo vi è traccia evidente nell'art. 282, comma 3, c.c.i.i., a mente del quale il decreto con cui il Tribunale dichiara l'esdebitazione "è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni". Come si vede, proprio il fatto che il decreto sia comunicato ai soli creditori ammessi al passivo (e dunque non indistintamente a tutti) è segno evidente che l'esdebitazione opera solo per costoro (oltre che per quelli che, pur essendo stati posti nella condizione di partecipare al concorso, per aver ricevuto la notifica della sentenza di apertura della liquidazione, così come previsto dall'art 272, comma 1, c.c.i.i., abbiano rinunciato ad insinuarsi).
A conferma di tale assunto rileva, in generale, la previsione di cui all'art. 278 comma 1, a mente del quale "L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liqui- dazione giudiziale o di liquidazione controllata", la qualcosa, all'evidenza, non si verifica per i creditori posteriori, atteso che costoro non partecipano al concorso.
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