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Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

  • Chiara Plazzotta

    Montebelluna (TV)
    28/11/2025 07:27

    Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

    Buongiorno,
    ho una procedura di liquidazione del patrimonio aperta a luglio 2021 e quasi giunta a conclusione (metà 2026).
    Il progetto di stato passivo è stato inviato ai creditori a metà 2022 e, dopo varie osservazioni sia da parte dei creditori stessi, che da parte del GD, è stato definitivamente approvato e vistato dal giudice nel 2023, con immediata trasmissione ai creditori.
    Premetto che il creditore maggiore è Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo estremamente rilevante e che nel tempo ho sempre mantenuto aggiornati i creditori sulla procedura, trasmettendo regolarmente relazioni periodiche e comunicazioni importanti. Agenzia E. Riscossione all'epoca aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo in settembre 2021.
    Nei giorni scorsi mi è pervenuta da parte di Agenzia E. Riscossione una nuova richiesta di ammissione tardiva allo stato passivo per un importo piuttosto contenuto (circa 2000 euro).
    Chiedo cortesemente un vostro parere su come debba comportarmi in tale situazione, considerato che lo stato passivo è già chiuso da almeno due anni e mezzo. La mia idea era quella di scrivere al Giudice, facendo presente la situazione e chiedendo di volersi pronunciare sull'ammissione tardiva di tale importo.
    Non vorrei, tuttavia, commettere errori, trattandosi di una procedura piuttosto delicata per diversi motivi.
    Vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/11/2025 13:13

      RE: Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

      A nostro avviso la domanda è inammissibile.
      A norma dell'art. 270 comma 2 let. d) il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettro- nica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predi- sposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3".
      Se il termine indicato decorre senza che l'istanza di insinuazione sia depositata, l'art. 273 comma 5 dispone che le domande di insinuazione al passivo possono essere depositate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione", e "la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile", il che non ci sembra affatto il caso di specie, posto che la domanda di insinuazione proviene da un soggetto che conosceva perfettamente la pendenza della procedura tanto da essersi tempestivamente insinuato
      A nostro avviso, dunque, la domanda è inammissibile.
      • Chiara Plazzotta

        Montebelluna (TV)
        10/12/2025 20:47

        RE: RE: Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

        Vi ringrazio molto per il riscontro. Ho approfondito la questione, chiedendo chiarimenti ad Agenzia delle Entrate Riscossione. In effetti loro dichiarano che il debito è stato iscritto a ruolo solo nel 2025, pertanto che il ritardo non è dipeso da loro. Trattasi di debiti accertati da altro ente al quale la scrivente non aveva notificato l'apertura della liquidazione (non c'era apparentemente alcun motivo per sospettare un debito, pertanto l'ho notificata a tutti gli enti a parte questo, purtroppo).
        Il caso pertanto risulta dubbio.
        Trattasi, tuttavia, di tributi riferiti ai due anni antecedenti all'apertura della procedura, all'anno di apertura della procedura e agli anni successivi (dal 2022 ad oggi). Parte del debito, pertanto, è "ante apertura", parte invece si riferisce a periodi successivi.
        Tra l'altro il debito risulta di dubbia pretesa (tassa possesso automezzo di proprietà di una società della quale il soggetto era socio accomandatario, chiusa vent'anni fa e per la quale non è mai pervenuta alcuna pretesa, infatti il soggetto non sospettava assolutamente che ci fosse qualche problema nei passaggi di proprietà dei beni mobili).
        A mio avviso: 1) il debito antecedente all'apertura potrebbe anche essere ammesso, alla luce di quanto sopra esposto, 2) il debito relativo all'anno di apertura in teoria dovrebbe essere sorto dopo, pertanto non rientrare 3) il debito relativo alle annualità successive all'apertura non dovrebbe rientrare nella procedura liquidatoria, pertanto restare in capo al soggetto che dovrà assumersene l'onere del pagamento, salvo contestazioni sulla legittimità della pretesa.
        Chiedo cortesemente un confronto in merito e il vostro parere, perchè non vorrei dare interpretazioni errate.
        Pensavo in ogni caso di sottoporre la questione al GD, chiedendo una sua pronuncia in merito, ma riportando le considerazioni sopra esposte.
        Vi ringrazio molto per il vostro aiuto, cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          13/12/2025 11:30

          RE: RE: RE: Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo

          La prospettazione formulata ci sembra corretta.
          La domanda in effetti sembra ammissibile su piano processuale perché l'ente impositore non ha ricevuto comunicazione dell'apertura della procedura.
          Quanto al merito va premesso che l'automezzo era intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese quando era ancora proprietaria di beni.
          Questo significa che nella proprietà di quei beni sono subentrati, pro quota, i soci che tali erano al momento della cancellazione.
          In giurisprudenza (Cass. sez. I, 15.11.2016, n. 23269) è stato infatti osservato che "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
          È dunque plausibile che il socio possa essere tenuto al pagamento della tassa automobilistica relativamente al periodo antecedente l'apertura della procedura.