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Condordato minore

  • Virginia Iannuzzi

    Roma
    09/01/2025 16:36

    Condordato minore

    Buonasera,
    avrei bisogno di un consiglio in merito ad un provvedimento di revoca adottato da Giudice. Dichiarata l'apertura del concordato minore, all'esito delle operazioni di voto, in occasione dell'invio delle comunicazioni ai creditori nonché all'esito delle risposte da essi ricevute, è emersa la necessità di modificare la proposta e il piano attesa la riduzione del debito verso uno dei creditori e il venir meno del debito verso uno dei creditori, stante l'estinzione della società creditrice e l'impossibilità di identificare i soggetti subentrati nella titolarità del credito.
    La fattibilità della proposta e del piano come formulato dal debitore con riguardo alla soddisfazione nella misura concordataria dei creditori dunque venuta meno. Non essendo stata apportata alcuna modifica da parte del debitore alla proposta inizialmente richiesta (il Giudice nulla aveva richiesto in merito), il Tribunale ha ritenuto doversi revocare il provvedimento di apertura della procedura finalizzata all'omologa della proposta e del piano fondati sulla rappresentazione di una situazione debitoria non corrispondente alla realtà. Consequenzialmente viene revocato il provvedimento di apertura della procedura di concordato minore proposto dall'istante. Leggendo il provvedimento si parla di revoca del decreto di apertura ma non si dichiara l'estinzione della procedura. Mi chiedevo se in una situazione di questo tipo sia opportuno e/o necessario presentare un nuovo ricorso incardinando una nuova procedura o si possa pensare di depositare una istanza ad integrazione e modifica della precedente proposta accompagnata da una nuova relazione del gestore.
    Grazie
    Virginia Iannuzzi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/01/2025 17:21

      RE: Condordato minore

      Il tribunale ha applicato alla fattispecie del concordato minore dichiarato ammissibile la revoca di cui all'art. 106 c.c.i.i., dettata per il concordato maggior . Divenuto definitivo tale provvedimento, il debitore non può integrare una procedura ormai revocata, ma può presentare una nuova domanda di concordato minore dal momento che la revoca del precedente non è ostativo alla presentazione di nuova domanda adeguata evidentemente ai rilievi evidenziati dal tribunale e dal momento che non ricorre una ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77.
      Zucchetti SG srl