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Presupposti liquidazione controllata

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    19/09/2023 17:30

    Presupposti liquidazione controllata

    Sono stata nominata Gestore della Crisi per una persona fisica che gestiva una impresa individuale cessata nel 2013, ai fini di redigere la relazione per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata. In una precedenza vostra risposta ad un quesito (03/03/2023 liquidazione controllata impresa minore) mi sembra di aver capito che un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, avente i requisiti dimensionali per accedere alla liquidazione giudiziale, decorso inutilmente il termine per accedere alla liquidazione giudiziale, non possa successivamente accedere alla liquidazione controllata. Quindi nel caso si sia in presenza di un debitore ex imprenditore cancellato dal Registro Imprese da alcuni anni, (2013)che vuole accedere alla procedura di liquidazione controllata per debiti riferiti principalmente all'impresa, mi chiedo a quale triennio debba fare riferimento il Gestore per la verifica dei requisiti dimensionali richiesti per escludere l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Qualora si debba fare riferimento al triennio antecedente il 2013 mi chiedo come possa il Gestore attestare la presenza dei requisiti di impresa minore posto l'assenza della documentazione contabile, tanto più in presenza di impresa in contabilità semplificata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/09/2023 20:01

      RE: Presupposti liquidazione controllata

      Ribadiamo quanto detto nell'occasione da lei ricordata che costituiva una soluzione di compromesso per le situazioni in cui, proprio come nel suo caso, cessata l'attività imprenditoriale da molti anni, il debitore non aveva svolto altra attività,
      Avevamo richiamato in quella sede la giurisprudenza che si è posta il problema dei limiti di fallibilità previsti dall'art 1 l. fall. per il l'impresa in liquidazione o che, comunque, non abbia negli ultimi tre anni presentato bilanci, statuendo che i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, e non sono quindi gli unici elementi documentali imposti dalla disposizione in oggetto, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi ed avevano, di conseguenza concluso che il debitore in questione poteva produrre gli ultimi bilanci depositati al R.I. e comunque dimostrare con qualsiasi elemento di prova, di non aver superato negli ultimi anni le soglie di cui alla lett.d) dell'art. 2.
      La stessa strada la può seguire lei come gestore chiedendo al debitore che era in contabilità semplificata elementi di prova per dimostrare quanto sopra.
      Zucchetti Sg Srl