Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Rendita indiretta erogata dall'Inail e calcolo del reddito minimo di sostentamento

  • Alessandro Borin

    NOVENTA VICENTINA (VI)
    23/09/2025 10:04

    Rendita indiretta erogata dall'Inail e calcolo del reddito minimo di sostentamento

    Buongiorno,
    la presente per esporre il seguente caso:
    Sono stato nominato Liquidatore di una sovraindebitata che percepisce un reddito da lavoro autonomo (sarta), la pensione di reversibilità (visibile dalla dichiarazione dei redditi) e una rendita indiretta erogata dall'Inail del defunto marito che non transita nella dichiarazione fiscale ma si evince dagli accrediti del conto corrente.
    Mi trovo a dover effettuare i conteggi del reddito minimo di sostentamento e chiedo se la rendita indiretta erogata dall'Inail debba essere esclusa dal reddito e dai conteggi lasciandola nelle disponibilità della debitrice o se vada considerata come ulteriore e maggior reddito ai fini del conteggio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/09/2025 10:44

      RE: Rendita indiretta erogata dall'Inail e calcolo del reddito minimo di sostentamento

      Il fatto che lei sia stato nominato liquidatore ci consente di delimitare il campo di indagine affermando che ci troviamo nel contesto di una liquidazione controllata.
      Detto questo, per rispondere alla domanda occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Orbene, poiché la rendita in discorso è impignorabile a norma del primo comma dell'art. 545 c.p.c., il quale dispone che "Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza", è evidente che questo reddito non può essere ricompreso nella liquidazione giudiziale, e siccome resta nella disponibilità del debitore se ne può tenere conto ai fini della determinazione di quanto è necessario al suo sostentamento.
      Ci si potrebbe chiedere, trattandosi di trattamento percepito dal debitore in qualità di erede, se questo incide sulla pignorabilità, ma all'interrogativo ha recentemente risposto la Corte di cassazione, la quale affrontando il caso del TFR percepito dall'erede del lavoratore ha affermato che "Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c. (Cass., Sez. L., 05/01/2024, n. 357)