Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)21/02/2023 21:43Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Un titolare di ditta individuale in semplificata potrebbe accedere ad una liquidazione controllata pur essendo in possesso di un attivo superiore a 300 mila euro comprensivi di immobili di provenienza personale? Diversamente a quale istituto potrebbe accedere per ristrutturare il proprio debito anche liquidando il patrimonio e beneficiare dell'esdebitazione? Si precisa che l'attività di impresa sarà in piedi ancora per qualche mese. -
Luigi Benigno
Aversa (CE)22/02/2023 07:34RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Anche io ho in valutazione una situazione analoga. Riterrei che per valutare il superamento delle soglie di assoggettabilita alla liquidazione giudiziale bisogna tenere distinti i beni di natura personale ed estranei all'attività di impresa, che non dovrebbero essere inclusi nella quantificazione del dato patrimoniale a tal fine. Ovviamente attendo anche io il Vs prezioso contributo.
Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza22/02/2023 20:05RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, come qualificata dalla lett. c)dell'art. 2 ccii, e, quindi, trattandosi di imprenditore commerciale deve essere un imprenditore moinore, le cui caratteristiche sono quelle elencate nella lett. d) della stessa n norma e che riprendono quelle del comma secondo dell'art. 1 l. fall. per cui ci si può rifare ai punti cui la giurisprudenza è pervenuta nell'esame di detta norma.
Con riferimento a questa, la S. Corte ha statuito che "In tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore" (Cass. 31 dicembre 2020, n. 30067; Cass. 05/09/2018, n.21647). In questi casi veniva affrontato in particolare il problema se rientrano nell'attivo patrimoniale i cespiti immobiliari acquistati diversi anni prima rispetto ai tre esercizi di riferimento dei bilanci prodotti e la Corte ha dato risposta positiva.
A nostro avviso è ancor più agevole pervenire alla stessa conclusione nel caso di specie di un imprenditore individuale proprietario di un bene immobile personale, anche questo bene, invero va considerato nell'attivo patrimoniale posto che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore; ne segue che come di tutti i debiti contratti dall'imprenditore individuale, questi ne risponde con tutto il suo patrimonio ex art. 2740, c.c., senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi, così, ai fini del superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1 comma 2° lett. a) l. fall. o della lett. d) dell'art. 2 ccii, vanno considerati e concorrono a formare "attivo patrimoniale" anche i beni personali dell'imprenditore.
Se includendo l'immobile personale, l'attivo patrimoniale supera la soglia di euro 300.000, l'imprenditore in questione non può più essere considerato minore e non può, pertanto, accedere alla liquidazione controllata, né alle altre procedure da sovraindebitamento. Potrà invece accedere a tutte le altre procedure previste dalla legge per gli imprenditori maggiori, a seconda della condizione in cui versa, dal concordato, alla ristrutturazione dei debiti, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, oltre che ovviamente, alla liquidazione giudiziale; potrà anche seguire il percorso della composizione negoziata della crisi, per la quale non esistono limiti dimensionali, né verso l'alto né verso il basso, per trovare, con l'intervento dell'esperto, una accordo o, in mancanza, accedere alle indicate procedure oltre che al concordato semplificato.
Zucchetti Sg srl -
Luigi Benigno
Aversa (CE)23/02/2023 08:12RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Non è convincente la conclusione e nemmeno i richiamati provvedimenti di legittimità, poiché in nessuno di essi è affrontata la questione.
A mio avviso non bisogna lasciarsi trarre in inganno dalla responsabilità patrimoniale dell'imprenditore individuale ex art. 2740 cc, erroneamente ritenendo che il patrimonio personale e non strumentale all'attività imprenditoriale né iscritto nel libro dei cespiti né annotato nelle scritture contabili, ammortamenti etc, rientri nel computo dell'attivo patrimoniale. La confusione patrimoniale concerne la sola responsabilità patrimoniale per cui l'imprenditore individuale risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni (confusione), non anche l'imputabilita dei beni estranei all'attività imprenditoriale nell'attivo patrimoniale; ciò troverebbe conforto anche dal regime delle imposte e tasse locali applicabili. A mio avviso si tratta di un equivoco che non trova alcun riscontro nella giurisprudenza di merito nei casi in cui si dimostri l'estraneita dei beni personali all'attività d'impresa.-
Zucchetti SG
Vicenza24/02/2023 19:36RE: RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Prendiamo atto della sua opinione. Noi stessi abbiamo precisato che li precedenti della S. Corte richiamati riguardavano il differente problema "se rientrano nell'attivo patrimoniale i cespiti immobiliari acquistati diversi anni prima rispetto ai tre esercizi di riferimento dei bilanci prodotti" e il fatto che la Corte ha dato risposta positiva a questo tema è stato prospettato solo come un elemento a sostegno della tesi poi da noi esposta.
Tesi che trae fondamento dal dato da lei fornito che si trattava di "ditta individuale in semplificato" e questa, per la ditta individuale in contabilità semplificata, al di là dei singoli libri contabili che devono essere tenuti (registro cronologico dei ricavi e delle spese, libro delle vendite e degli acquisti, registro dei beni ammortizzabili), prevede una gestione legata solo a costi e ricavi e non anche ad attività e passività in quanto lo scopo è di permettere il calcolo dell'imponibile, effettuato con riferimento agli incassi fatturati e alle relative spese che possono essere dedotte; in questo sistema il legislatore si occupa solo sommariamente di garantire idonea informazione nei confronti di terzi proprio perchè, posto che il titolare risponde personalmente nei confronti di terzi per le obbligazioni assunte con l'intero suo patrimonio, non c'è l'esigenza di trasparenza e di informazione circa le vicende dell'azienda e la consistenza del patrimonio.
Per questo abbiamo detto che, in mancanza di una separazione contabile dei cespiti personali da quelli strumentali all'attività, "come di tutti i debiti contratti dall'imprenditore individuale, questi ne risponde con tutto il suo patrimonio ex art. 2740, c.c., senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi, così, ai fini del superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1 comma 2° lett. a) l. fall. o della lett. d) dell'art. 2 ccii, vanno considerati e concorrono a formare "attivo patrimoniale" anche i beni personali dell'imprenditore". Abbiamo preso spunto per questa conclusione da Appello Torino 07 ottobre 2010 (anche questa non riguardante esattamente la fattispecie in esame), che, tra l'altro, ha precisato che "L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile ".
In sostanza il nostro ragionamento è stato ed è il seguente: a)- lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporta la confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore; b)-il regime della contabilità semplificata non richiede, come nella contabilità ordinaria, una netta distinzione tra beni commerciali e personali; c-il ricorso alla contabilità semplificata è una scelta dell'imprenditore fatta a sua rischio e pericolo; d)-poiché compete a debitore dimostrare di non aver superato i limiti di cui all'art. 1, co. 2, l. fall. o di cui alla lett. d) dell'art. 2 ccii, l'impossibilità di fornire una tale prova a causa del ricorso alla contabilità semplificata, ricade su di lui.
E' una tesi, che come tutte si può discutere, e lo scopo di questo Forum è proprio quello di creare un luogo in cui tutti gli interessati possano esprimere, civilmente e con serenità, le proprie opinioni e possibilmente argomentarle.
Zucchetti Sg srl-
Cinzia Cioni
PRATO03/01/2025 11:01RE: RE: RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Buongiorno,
mi trovo ad analizzare il caso di un imprenditore minore che non essendosi costituito nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCII e pertanto è stata emessa sentenza di LG.
L'imprenditore aveva optato per la contabilità semplificata non essendo tenuto al rispetto dell'art. 2214 c.c..
A vostro avviso, in seguito all'apertura della LG consegue necessariamente una irregolare tenuta della contabilità, in assenza del libro giornale ed inventari, o la circostanza fattuale che trattasi di piccolo imprenditore è sufficiente a tenere indenne l'imprenditore dalle conseguenze previste dal CCII?
Ringrazio in anticipo per il vostro riscontro.-
Zucchetti SG
Vicenza04/01/2025 09:47RE: RE: RE: RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
La sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale se non impugnata diventa definitiva, sicchè la procedura prosegue indipendentemente dalla correttezza della valutazione sui requisiti di fallibilità. Per l'apertura di detta procedura, a parte altri requisiti, per quello che qui interessa è necessario che il debitore, imprenditore commerciale abbia superato almeno una delle tre soglie di fallibilità previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i., ovverosia: Attivo Patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale; Ricavi lordi annui non superiori euro 200.000,00 nei tre esercizi anteriori; e ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
Come si vede il legislatore nuovo- che riprende una innovazione introdotta nella legge fallimentare con la riforma del 2006, ha fornito una nuova e diversa nozione di "piccolo imprenditore" rispetto a quella codificata nell'art. 2083 c.c., rilevante ai soli fini dell'assoggettamento alle procedure concorsuali, ancorandola al criterio quantitativo-dimensionale previsto dai nn. 1, 2 e 3 della lett. d) del comma 1 dell'art. 2 c.c.i.i., che può divergere da quello per la qualifica civilistica di piccolo imprenditore ("Sono piccoli imprenditori – a norma dell'art. 2083 c.c.- i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"). Per lo più un imprenditore sotto soglia è anche piccolo imprenditore, ma questa considerazione va valutata caso per caso; si pensi al piccolo imprenditore come organizzazione e struttura che abbia contratto debiti superiori d euro 500.000,00; questi, pur rimando piccolo imprenditore, è assoggettato alla liquidazione giudiziale in quanto sopra soglia.
In sostanza, ai fini della domanda posta, l'apertura della liquidazione giudiziale rileva che si trattava di imprenditore sopra soglia ma ciò non comporta automaticamente che non fosse un piccolo imprenditore, per quel che rileva ai fini civilistici, contabili e fiscali, che è questione che va scrutinata caso per caso.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
Luigi Benigno
Aversa (CE)24/02/2023 20:30RE: Requisiti ammissibilità liquidazione controllata
Grazie molto per la Vs risposta e per il costruttivo e stimolante confronto.
-