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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART 14TER L.3/2012

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    22/12/2021 15:41

    RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART 14TER L.3/2012

    Buongiorno,
    quale Gestore della crisi vi chiedo cortese confronto sul seguente dubbio:
    il soggetto debitore presenta debito per mutuo ipotecario con rate insolute nonché debito per finanziamento regolarmente pagato. Nella predisposizione della relazione particolareggiata è possibile non considerare nell'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria il finanziamento in corso di regolare pagamento e quindi quantificare il debito nel solo mutuo ipotecario insoluto o eventualmente è più corretto far sospendere i pagamenti del finanziamento per ricomprenderli nell'ammontare debitorio? A parere della sottoscritta il regolare pagamento del finanziamento chirografario potrebbe essere pregiudizievole per l'ammissione alla procedura ma vi è anche il dubbio circa la possibilità del gestore di far sospendere un pagamento che viene onorato regolarmente. Se possibile chiedo un vostro cortese parere.

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/12/2021 12:29

      RE: RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART 14TER L.3/2012

      La situazione da lei esposta mette in evidenza l'anomalia della mancanza nella l. n. 3/2012 di una regola analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 55 l. fall. sulla scadenza anticipata dei crediti.
      Se infatti si segue il principio che nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento i crediti non si ritengono scaduti al momento dell'ammissione del debitore alla procedura, anche il credito per finanziamento non deve intendersi scaduto per cui andrebbe pagato alle scadenze rateli stabilite. A sua volta anche il credito garantito da mutuo ipotecario- esclusa l'applicazione dell'art. 8 come riformato a fine 2020 che attiene alle procedure di accordo di ristrutturazione e del piano del consumatore- subirebbe la stessa sorte, per cui dovrebbero essere ammesse al passivo le rate impagate prima della apertura della procedura e il resto andrebbe pagato alle scadenze (salvo che il rapporto non sia risolto a causa dell'inadempimento); senonchè il creditore perde la garanzia per l'effetto purgativo delle vendite coattive dato che il bene oggetto dell'ipoteca va alienato e, a norma del comma terzo dell'art. 14nonies l. n. 3 del 2012, il giudice dispone la cancellazione delle iscrizioni.
      La perdita del diritto di seguito, tipico dell'ipoteca come di ogni garanzia reale, impone di definire la posizione del creditore ipotecario interamente nell'ambito della procedura, nel senso che tale creditore dovrebbe partecipare al passivo per l'intero suo credito , quello già scaduto e impagato, e quello da scadere, in modo che possa esercitare la sua preferenza sul ricavato della vendita dell'immobile gravato; in altre pzarole si richiede che il credito si consideri scaduto alla data di ammissione alla procedura. Lo stesso principio allora dovrebbe valere anche per il finanziamento non ipotecario che, come nel fallimento, dovrebbe ritenersi scaduto e ammesso al passivo per l'intero ammontare residuo, detratti gli interessi eventualmente capitalizzati.
      A nostro avviso questa dovrebbe essere la soluzione, tanto più che la liquidazione del patrimonio riproduce nella sua funzione la procedura fallimentare, per cui dovrebbero essere considerati al passivo entrambi i crediti per intero, quello ipotecario con tale qualifica a cui assegnare. fino a concorrenza, il ricavato della liquidazione del bene gravato.
      Zucchetti Sg srl
      • Sandra Giacone

        Cigognola (PV)
        23/12/2021 13:40

        RE: RE: RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART 14TER L.3/2012

        Ringrazio per la cortese risposta.
        Condivido le riflessioni indicate.
        La mia perplessità resta in merito al "potere" del Gestore della Crisi di richiedere al debitore di sospendere i pagamenti delle rate del finanziamento che alla data di stesura della relazione particolareggiata risultano essere regolarmente onorate.
        A Vostro parere può il gestore della crisi disporre in tal senso? oppure può essere più corretto dare atto nella relazione che il debitore sta pagando il finanziamento e lasciare che sia il GD a disporre in merito?

        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/12/2021 12:07

          RE: RE: RE: RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART 14TER L.3/2012

          Tra i compiti del gestore della crisi elencati nell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012, non risulta quello di chiedere al debitore di sospendere determinati pagamenti, per cui, quanto al problema specifico posto, nella relazione lei non può che indicare la situazione esistente.
          Zucchetti SG srl