Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e programma di liquidazione

  • Enrico Caprio

    DIMARO FOLGARIDA (TN)
    27/01/2026 11:54

    Liquidazione controllata e programma di liquidazione

    In una procedura di liquidazione controllata relativa ad un professionista autonomo con partita iva il programma di liquidazione prevede che nel momento in cui viene predisposta e trasmessa la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente ( ad esempio Unico 2025 per il 2024) il sovraindebitato presenta attraverso il proprio commercialista un rendiconto dal quale emergono le somme che rimangono allo stesso al netto delle imposte, tasse, iva e contributi previdenziali e dalle quali occorre dedurre l'importo mensile ( moltiplicato per 12 mesi) stabilito dal giudice con apposito decreto.
    Fermo restando che la responsabilità rimane in capo al sovraindebitato per quanto riguarda l'attività professionale e tutti gli adempimenti fiscali connessi ( presentazione della dichiarazione IVA, dei redditi ed il pagamento verso l'erario e la cassa previdenza) si chiede quale sia il "potere" del Liquidatore di pretendere dal sovraindebitato le somme residue nel caso in cui lo stesso le abbia utilizzate non essendo sufficiente l'importo destinato dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia (l'importo è insufficiente e non è stato rivisto a seguito della presentazione di istanza di revisione presentata dall'advisor)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/01/2026 17:12

      RE: Liquidazione controllata e programma di liquidazione

      Al netto dei profili di responsabilità penale che questo comportamento determina, osserviamo che a norma dell'art. 270 comma 2 let. e) c.c.i.i., con la sentenza che apre la liquidazione controllata il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore".
      Il liquidatore, pertanto, sulla base della sentenza e previa autorizzazione del giudice delegato può agire esecutivamente sui beni del debitore esclusi dalla liquidazione oppure ancora promuovere un pignoramento presso terzi per tentare di recuperare quelle somme.
      Inoltre, è altresì evidente che questi comportamenti saranno ostativi al riconoscimento della esdebitazione, a norma dell'art. 280 comma 1 let. b) c.c.i.i.
    • Enrico Caprio

      DIMARO FOLGARIDA (TN)
      02/02/2026 09:55

      RE: Liquidazione controllata e programma di liquidazione

      La presente risposta si applica anche in caso di liquidazione del patrimonio Legge n. 3/2012?
      Giusto?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        05/02/2026 14:53

        RE: RE: Liquidazione controllata e programma di liquidazione

        14-ter comma 6 (che individua i beni esclusi dalla liquidazione) e dall'art. 14-quinquies comma 2 lett. e), secondo il quale i beni della liquidazione devono essere appresi dal liquidatore.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          05/02/2026 14:54

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata e programma di liquidazione

          queste due norme consentono di affermare che quanto abbiamo detto a proposito della liquidazione controllata vale anche per la liquidazione del patrimonio a norma della legge 3/2012