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PROCEDURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    14/09/2023 15:52

    PROCEDURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

    NEL 2016 IL TRIBUNALE NOMINAVA UN PROFESSIONISTA INCARICATO PER UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. IL RICORSO DEPOSITATO IN TRIBUNALE PER LA NOMINA DELLO STESSO ERA STATO FORMALIZZATO DA UN LEGALE.
    IL PROFESSIONISTA INCARICATO NOMINAVA UN PERITO IMMOBILIARE PER LA STIMA DELL'UNICO BENE IMMOBILE E PROCEDEVA CON LA PERIZIA DELLO STESSO.
    A SEGUITO DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA IL GIUDICE DICHIARAVA LA "PROCEDURA APERTA" CON DECRETO DEL TRIBUNALE.
    IL BENE IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA DI 1 GRADO (A FAVORE DELLA BANCA) VENIVA VENDUTO E DALLA VENDITA SI RICAVAVA UN IMPORTO INFERIORE AL VALORE DELL'IPOTECA.
    ORA SI CHIEDE SE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE DEBBANO ESSERE PAGATI PRELIMINARMENTE IL LEGALE (CHE AVEVA PRESENTATO IL RICORSO PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA) E IL PERITO IMMOBILIARE (CHE AVEVA PREDISPOSTO LA PERIZIA PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA PER CONTO DEL PROFESSIONISTA) E CON IL RESIDUO PAGARE IL DEBITO DELLA BANCA (CHE NON SARA' COMPLETAMENTE SODDISFATTO) OPPURE SE ESSENDO PROFESSIONISTI CHE HANNO OPERATO ANTE APERTURA DI PROCEDURA CONCORRONO AL RIPARTO E QUINDI NON SONO SODDISFATTI PERCHE' LA BANCA CON IL PROPRIO CREDITO ASSORBE TUTTO CON IPOTECA DI 1 GRADO?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2023 12:49

      RE: PROCEDURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

      Essendo la procedura iniziata nel 2016, trovano applicazione lq disciplina della legge n. 3 del 2012, il cui art. 14-duodecies dispone che "i crediti sorti in occasione o in funzione del liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
      Come vede, queta norma riprende il secondo comma dell'art. 111 l.fall., che attribuisce la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, e il secondo comma dell'art. 111bis l. fall., che ai crediti prededucibile preferisce l quelli pignoratizi e ipotecari sul ricavato del bene oggetto della prelazione, nel mentre manca la regolamentazione delle altre fattispecie prese in considerazione dello stesso art. 111 bis e, principalmente per quanto interessa ai fini della domanda, manca qualsiasi richiamo all'art. 111ter e al principio espresso nel terzo comma di questo, che tratta delle spese della procedura e della distribuzione delle stesse sui vari beni.
      Orbene, la tipologia delle voci elencate fa capire che si è trattato di spese, in parte generiche (compenso liquidatore) e in parte specifiche all'immobile in questione (stimatore), tutte funzionali all'apertura e allo svolgimento della procedura, per cui sicuramente le stesse godono della predeucibilità. L'indicato mancato richiamo del principio di cui al terzo comma dell'art. 111-ter e l'espressa previsione di quello di cui al secondo comma dell'art. 111-bis, potrebbero indurre a credere che tutte le prededuzioni, siano essi crediti sorti per obbligazioni contratte post apertura procedura che spese, vadano trattate secondo il disposto dell'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2002 (e quindi soddisfare prima le ipoteche), ma sarebbe una convinzione erronea in quanto il ricavato dei beni a disposizione dei creditori deve essere comunque prima depurato delle spese, specifiche e generali, della procedura, come nel fallimento. Non è infatti concepibile che si paghi il creditore ipotecario e non le spese incontrate per realizzare le liquidità per effettuare quel pagamento (ad es. il perito, le spese di pubblicità, ecc.); e se un tale sistema vale per le spese specifiche, deve valere anche per quelle generali, quale il compenso del liquidatore.
      In sostanza riteniamo applicabile anche nella liquidazione del patrimpnio il principio di cui al terzo comma dell'art. 111ter l. fall.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Cecchinato

        vicenza
        18/09/2023 11:28

        RE: RE: PROCEDURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

        -per quanto riguarda il legale che ha predisposto il ricorso di ammissione della procedura chiedendo la nomina del professionista anche questo ricade nella prededuzione con soddisfacimento integrale per mezzo delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile gravato da ipoteca? preciso che il ricavato dell'immobile soddisfa parzialemente la banca creditore ipotecario.
        -per quanto riguarda il perito immobiliare (che ha redatto la perizia allegata alla mia relazione particolareggiata) lo stesso si è insinuato al passivo della procedura richiedendo il privilegio 2751 bis anzichè la prededuzione. posso riconoscergli comunque la prededuzione nonostante l'errata insinuazionazione al passivo?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/09/2023 12:28

          RE: RE: RE: PROCEDURA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

          Il perito ammesso al passivo come privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c. va trattato come tale, non essendo stato ammesso in via prededucibile . Si può discutere se per l'ammissione in prededuzione sia necessaria una esplicita richiesta del creditore, ma questo rileva ai fini dell'ammissione giacchè, una volta ammesso come creditore concorsuale privilegiato, questa collocazione dello stato passivo non contestato, rimane definitiva.
          Quanto al professionista, trovando applicazione la legge n. 3 del 2012 che, come detto, attribuisce la prededuzione ai " "crediti sorti in occasione o in funzione del liquidazione", non può porsi in dubbio che il credito del professionista che ha collaborato pe rla presentazione della domanda di ammissione alla liquidazione del patrimonio sia funzionale a questa procedura, senza alcuna limitazione quantitativa. Il discorso sarebbe completamente diverso se si applicasse il nuovo codice della crisi.
          Zucchetti SG srl