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Falcidiabilità dei crediti privilegiati e dilazione dei pagamenti insieme ai crediti chirografari

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    25/06/2022 09:48

    Falcidiabilità dei crediti privilegiati e dilazione dei pagamenti insieme ai crediti chirografari

    Nel procedimento di accordo per la composizione della crisi ex art. 10 e ss della legge 3/2012, i crediti muniti di privilegio generale sono stati falcidiati in ragione della soddisfazione che essi otterrebbero con la liquidazione ex art.14ter, in quando essi rimarrebbero totalmente insoddisfatti.
    In ragione di ciò ad essi è proposto il pagamento in ragione di una percentuale del 30%, degradando il residuo a chirografo, e proponendone il pagamento in una percentuale del 10%, insieme ai chirografari originari.
    Nel piano, dopo un breve periodo di moratoria ex art. 8 co 4, è proposto contestualmente il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati e chirografari per la stessa durata.
    L'OCC, pur non rilasciando specifica attestazione ex art 7 Co 1, ha attestato nella relazione particolareggiata che il trattamento proposto per tutti i creditori è senz'altro migliorativo rispetto alla liquidazione. Ha però espresso una riserva in merito alla previsione del pagamento dilazionato dei privilegiati contestualmente ai chirografari.
    L'art. 8 co 1 offre la possibilità di proporre un piano senza vincolo di forma, quindi libero. Ovviamente nel rispetto della principio di gradazione dei crediti in relazione alla concorsualita della procedura.
    Nel caso in questione i creditori chirografari ed i creditori privilegiati, per il credito oggetto di falcidia, sono ammessi al voto, con il quale esprimono il loro eventuale dissenso in relazione anche alla mancanza di convenienza. Quest'ultima può fondarsi si sulla falcidia operata sia sulla dilazione temporale prevista.
    Chiedo un vostro autorevole parere, vista la convenienza per i privilegiati generali rispetto all'alternativa liquidatoria, e visto il rispetto del pagamento di una percentuale più elevata per i crediti privilegiati, può la previsione della medesima dilazione di pagamento rientrare nel controllo di legalità del giudice delegato, fino alle estreme conseguenze di dichiarare l'inammissibilità del piano per non aver previsto prima il pagamento dei privilegiati e poi quello dei chirografi? Quale senso andrebbe allora attribuito al voto dei creditori, se non quello di esprimersi sulla convenienza della Proposta?
    Grazie per la Vs preziosa celerità
    Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/06/2022 11:47

      RE: Falcidiabilità dei crediti privilegiati e dilazione dei pagamenti insieme ai crediti chirografari

      L'OCC non ha tutti i torti se, come pensiamo sia stata disposta una rateizzazione dei crediti prelatizi e di quelli chirografari con scadenze contemporanee perché, come lei giustamente ricorda "l'art. 8 co 1 offre la possibilità di proporre un piano senza vincolo di forma, quindi libero. Ovviamente nel rispetto della principio di gradazione dei crediti in relazione alla concorsualità della procedura". Se la proposta di accordo è organizzata come detto, ossia prevede, ad esempio, che ad una certa scadenza venga pagata una quota ai prelatizi ed altra ai chirografari, ed altra scadenza viene ripetuto lo stesso meccanismo e così via, si ha proprio una alterazione della graduazione in quanto i creditori chirografari vengono pagati prima che sia completato il pagamento di quelli prelatizi.
      E' vero che la Cassazione (Cass. 03/07/2019, n. 17834; Cass. 28/10/2019, n.27544; Cass. 20/08/2020, n. 17391; Cass. 15/10/2020, n.22291), quando ha esaminato la possibilità di mantenere in piedi le scadenze dei mutui ipotecari o comunque di rimodularle, ha sempre affermato, pur nella diversità delle situazioni decise, lo stesso principio secondo il quale "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore", ma tale libertà non può sovvertire il principio della inalterabilità dell'ordine della graduazione, a meno che la legge non lo consenta.
      Zucchetti SG srl