Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione controllata - relazione Occ

  • Sergio Coschiera

    Novara
    21/11/2022 17:14

    Liquidazione controllata - relazione Occ

    Si chiede se , nel caso di liquidazione controllata, la relazione del gestore dell'Occ debba limitarsi alla sola verifica ".. della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore...", pertanto senza nulla indicare circa la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento e se il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, rimandando il vaglio di tali circostanze al momento in cui opererà o meno l'esdebitazione.
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2022 19:47

      RE: Liquidazione controllata - relazione Occ

      Il comma due dell'art. 269 indica quale contenuto della relazione quanto da lei riportato nella prima parte della sua domanda e il comma tre dell'art. 268 richiede, nell'ipotesi ivi specificata della domanda di liquidazione controllata richiesta da un creditore nei confronti di persona fisica che l'OCC attesti, su richiesta del debitore, che "non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"
      Non è più richiesta la verifica degli atti in frode, nemmeno letteralmente, quale requisito di apertura della procedura controllata e per questo motivo non sono più necessarie le altre verifiche da lei indicate.
      Zucchetti SG srl
      • Sergio Coschiera

        Novara
        21/11/2022 20:24

        RE: RE: Liquidazione controllata - relazione Occ

        Ringrazio per l'immediato riscontro. Pertanto è corretto prevedere che il Tribunale chiederà comunque al liquidatore di relazionare in merito a dette situazioni prima di concedere (o meno) al debitore l'esdebitazione ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/11/2022 18:18

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - relazione Occ

          Noi abbiamo fatto riferimento alla fase dell'ammissione alla procedura; successivamente prima della chiusura o alla scadenza dei tre anni dall'apertura la relazione dovrà essere integrata con l'attestazione della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e che la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata da colpa, malafede o frode del debitore (art. 282, co. 2). Potrà essere il tribunale a chiederle quanto sopra in vista della esdebitazione, ma potrebbe, nei tempi detti o anche prima, essere lei direttamente a relazionare su questi punti.
          Zucchetti SG srl