Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita beni - Aggiudicazione unico lotto aggiudicatari multipli

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    13/06/2022 11:38

    Vendita beni - Aggiudicazione unico lotto aggiudicatari multipli

    Spett.le Zucchetti SG,
    con la presente sono a chiedere un'informazione sulla possibilità e relative modalità di presentazione di un'offerta per persona da nominare, con successiva indicazione di più assegnatari definitivi oppure di presentazione di offerta congiunta da parte di due società per l'acquisto di un lotto bandito da una procedura concorsuale.
    In particolare, la società A in concordato presenta all'asta in unico lotto un immobile e il complesso dei beni mobili che costituiscono l'azienda. Le società B e C si mettono in contatto perché intenzionate la prima all'acquisto del solo immobile, mentre la seconda all'acquisto del solo complesso mobiliare aziendale.
    Sarebbe possibile presentare tramite delegato un'offerta per persona da nominare, con successiva indicazione quale assegnatari definitivi per l'immobile la società B e per i mobili la società C? Oppure, in alternativa, presentare un'offerta congiunta da parte di entrambe le società, con precisazione della parte di lotto di interesse dell'una e dell'altra? In caso positivo ci sarebbero particolari formalità da osservare?
    Ringrazio molto e porgo
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      15/06/2022 19:06

      RE: Vendita beni - Aggiudicazione unico lotto aggiudicatari multipli

      In tema di esecuzione forzata si propone, periodicamente, la questione della possibilità che l'offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una suddivisione pro quota tra essi del bene posto in vendita. La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto esistono interessi delle parti o di rilievo pubblicistico che impediscano una simile conclusione. Anzi, un argomento confermativo di questa possibilità si rinviene nell'art. 12, comma 4 del D.M. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante regole tecniche in materia di svolgimento della vendita telematica, il quale disciplina espressamente questa eventualità.
      Deve dunque ammettersi sia una offerta congiunta, che una offerta a mezzo di procuratore speciale, anche per persona da nominare.
      Discussa è invece la necessità che la procura vada rilasciata esclusivamente ad un avvocato, così come pure discussa è la forma che la procura debba rivestire.
      Ovviamente, se la vendita si dovesse celebrare a norma dell'art. 107, comma 2, l.fall. il problema non si pone, atteso che l'art. 571 prevede (per la vendita senza incanto) che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di "procuratore legale". A proposito di questa previsione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 aveva escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato (a differenza di quanto consente invece, per la vendita con incanto, l'art. 579 c.p.c.), e sebbene questa pronuncia avesse sollevato talune perplessità (che sostanzialmente si incentravano intorno alla inesistenza di ragioni che giustificassero il differente regime della partecipazione per delega nella vendita senza incanto e con incanto), l'arresto è stato successivamente confermato da Cass. 5 maggio 2016, n. n. 8951, la quale rispetto alle perplessità appena accennate ha osservato che le conseguenze della presentazione di una offerta di acquisto per la vendita senza incanto, e che riguardano fondamentalmente la possibilità di una definitiva aggiudicazione a prescindere dalla partecipazione alla eventuale gara, giustificano il differente regime normativo in punto di offerta presentata a mezzo di procuratore speciale.
      Se invece si tratta di una vendita da celebrarsi, ex art. 107 comma primo, l.fall., mediante procedure competitive, il dubbio si pone, atteso che: da una parte, l'offerta di acquisto costituisce un modo di declinazione dell'autonomia negoziale (cfr, sul punto, Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708), sicchè devono considerarsi eccezionali le regole che, in deroga alla libertà dell'iniziativa economica ed alla libertà delle forme di esercizio dell'autonomia privata, impongano prescrizioni formali; dall'altro la peculiarità del procedimento, che ha comunque natura giurisdizionale, imporrebbero il ricorso ad un professionista.
      Un ulteriore nodo da sciogliere attiene alla forma della procura, dovendosi stabilire se essa richieda il crisma l'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, o se sia sufficiente l'atto scritto.
      A questo proposito va ricordato, in linea generale, che la procura è il negozio unilaterale recettizio meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. La forma della procura è individuata dall'art. 1392 c.c., il quale prevede che la procura deve rivestire la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere. Dunque, se è previsto che il trasferimento della proprietà avverrà con rogito notarile, si imporrà la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
      Ad analoga conclusione, ma attraverso un differente percorso argomentativo, deve giungersi nel caso in cui la vendita si celebri mediante rinvio alle norme del c.p.c.
      In questi casi, infatti, la soluzione che predica la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata troverebbe conferma normativa nell'art. 591-bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve "ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.", dal che si ricava il precipitato per cui se nell'offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell'atto pubblico, anche nell'offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima forma.
      Nella stessa direzione si muove il d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", il quale all'art. 12, comma 4 prevede che "Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine".