Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

certificato revisione cooperativa ammessa a LCA

  • Nicola Scuro

    ROMA
    13/03/2023 17:42

    certificato revisione cooperativa ammessa a LCA

    Salve,

    una cooperativa a mutualità prevalente (così riconosciuta dal Tribunale Fallimentare in sede di giudizio di opposizione ex art. 98 LF, sede in cui sono stati accertati entrambi i presupposti sostanziali necessari per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 cc e cioè l'inerenza del credito rispetto al lavoro dei soci e la prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto ai soci non lavoratori) sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa è soggetta anche, al medesimo fine di prova della mutualità prevalente, al rispetto del requisito - solo formale o integrativo - dell'esistenza del certificato di revisione ex art. 4 D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220?

    E in ogni caso, una mancanza di tale certificato (che ove esistente costituirebbe una mera presunzione) non sarebbe da considerarsi superata proprio dagli accertamenti sostanziali di merito effettuati dal Tribunale?

    grazie e saluti
    NS
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/03/2023 19:52

      RE: certificato revisione cooperativa ammessa a LCA

      Se abbiamo ben capito, la cooperativa in questione è stata ammessa, quando era in bonis, al passivo di un fallimento ove, essendo stata verificata l'inerenza del credito rispetto al lavoro dei soci e la prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto ai soci non lavoratori, le è stato riconosciuto il privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c.. Ora la stessa cooperativa, assoggettata a liquidazione coatta deve insinuarsi in altro fallimento per cui la domanda è diretta a conoscere se può utilizzare il precedente provvedimento ammissivo o deve necessariamente produrre il certificato di avvenuta revisione cooperativa.
      Se questa è la domanda, è pacifico che il precedente provvedimento non è vincolante per il nuovo giudice in quanto quella decisione di ammissione ha valore endofallimentare soltanto in quel fallimento nel corso del quale è stata emessa; quel provvedimento può comunque essere allegato alla nuova domanda di ammissione in altro fallimento quale precedente, non vincolante, ma di cui il nuovo giudice può tenere conto nella sua valutazione circa il possesso dei requisiti per la concessione del privilegio.
      La revisione cooperativa ordinaria comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo e l'obiettivo è di accertare l'effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Neanche questo provvedimento è vincolante per il giudice che decide sull'ammissione, ma come in precedenza, l'esistenza di un certificato positivo di revisione diventerebbe abbastanza determinante per la concessione del privilegio, nel mentre la sua mancanza obbliga la cooperativa a fornire in altro modo la dimostrazione del possesso di quei requisiti che la revisione avrebbe potuto evidenziare de plano.
      Zucchetti SG srl
      • Nicola Scuro

        ROMA
        15/03/2023 17:08

        RE: RE: certificato revisione cooperativa ammessa a LCA

        Preciso meglio la questione.

        La cooperativa (in LCA) aveva presentato domanda di ammissione - con grado di privilegio ex art. 2751bis n. 5 cc - al passivo di una Amministrazione Straordinaria, SENZA che l'istanza venisse accolta.
        Avverso tale provvedimento di diniego, la Cooperativa ha proposto opposizione ex art. 98LF, contestando l'esclusione e ribadendo la richiesta di ammissione privilegiata.
        Il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione allo stato passivo, ha accolto il ricorso e deciso per l'ammissione ma in via chirografaria, pur dando atto del carattere di mutualità prevalente della ricorrente e, in particolare, ritenendo provati entrambi i presupposti sostanziali necessari per il privilegio (e cioè l'inerenza del credito rispetto al lavoro dei soci e la prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto ai soci non lavoratori).
        Il Tribunale ha sinteticamente motivato il mancato riconoscimento del privilegio sulla base della mancata produzione del certificato di revisione ex art. 4 D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
        In sostanza, l'inesistenza del requisito formale (certificato di revisione) ha impedito l'ammissione privilegiata nonostante l'accertamento dei presupposti sostanziali (ritenuti pacifici e provati per tabulas).
        Grazie
        NS
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/03/2023 18:30

          RE: RE: RE: certificato revisione cooperativa ammessa a LCA

          Ora la domanda è chiara. Si tratta di stabilire se il certificato di revisione cooperativa sia elemento costituivo del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5 c.c. o costituisca solo un elemento documentale.
          Messa in questi termini, a precisazione anche di quanto detto nella precedente risposta in una ottica diversa, riteniamo che il tribunale abbia ben deciso alla luce del comma 3bis dell'art. 82 del DL 21.6.13 n. 69, convertito L. 98/2013, per il quale "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220". La norma, come si vede, fissa l'onere per una società cooperativa per ottenere il riconoscimento della natura privilegiata del credito, ex art. 2751 bis n. 5 c.c. della produzione unicamente dell'attestazione positiva di revisione di cui al D lgs 220/2002 o comunque di aver chiesto la stessa.
          Zucchetti SG srl