Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    02/11/2022 09:32

    CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

    Salve,
    al fine di ottenere un Vostro contributo, significo quanto segue.
    A conclusione di un giudizio, la Curatela viene condannata alla rifusione delle spese di lite ("liquidate in Euro..., OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE") in favore della controparte (società cooperativa a.r.l.), non essendo stata richiesta, ad opera del Procuratore di essa, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c..
    Ciò posto, il Legale di controparte, nel formalizzare la richiesta delle somme liquidate in Sentenza, nella determinazione del dovuto, "inserisce" anche le spese generali (15% sul compenso), il contributo cassa (4%) ed, infine, la ritenuta l'acconto.
    Essendo la controparte una società, lo scrivente ritiene che all'importo liquidato in Sentenza vada aggiunta, se del caso, solo l'imposta su valore aggiunto e non anche gli altri importi che sarebbero dovuti solo in ipotesi di distrazione delle spese in favore del Procuratore.
    In attesa di un Vostro riscontro, Cordialità.
    Dott. Giuseppe Franco
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      03/11/2022 12:31

      RE: CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

      Si attende cortese riscontro.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        04/11/2022 12:17

        RE: RE: CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

        Non essendo stata disposta la distrazione, sarà la cooperativa a pagare il legale, che farà a essa la sua fattura.

        La cooperativa opererà su tale fattura la ritenuta d'acconto, mentre il pagamento a essa dalla soccombente il giudizio non sarà soggetto a tale prelievo.

        Per quanto riguarda il quantum:
        - l'IVA verrà dalla cooperativa recuperata con il meccanismo della detrazione pertanto non le dovrà essere corrisposta
        - spese generali e cassa dovranno invece essere pagate dato che così è indicato nella sentenza.
        • Giuseppe Franco

          Nocera Inferiore (SA)
          04/11/2022 12:32

          RE: RE: RE: CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

          Grazie, per il riscontro.
          Conclusivamente, se ho ben inteso, la Curatela, quale parte soccombente, dovrà corrispondere alla società cooperativa (parte vittoriosa), l'importo liquidato in Sentenza oltre imposta sul valore aggiunto (non andrà operata la ritenuta; mentre le spese generali e cassa saranno richieste dal legale alla cooperativa mediante emissione di relativa fattura).

          Attendo cortese conferma.

          Saluti
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            08/11/2022 17:48

            RE: RE: RE: RE: CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LITE, ASSERITA ERRONEA DETERMINAZIONE AD OPERA DI CONTROPARTE

            No, esattamente il contrario: la curatela
            - non dovrà corrispondere l'IVA perché per la parte vittoriosa non è un costo
            - dovrà corrispondere spese generali e cassa, perché sono una maggiorazione dell'onorario che la parte vittoriosa dovrà corrispondere al legale.

            La parte soccombente non dovrà operare ritenuta perché non effettua il pagamento all'avvocato ma alla parte vittoriosa.

            La parte vittoriosa, quando pagherà l'avvocato, opererà la ritenuta.