Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita senza incanto

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    06/12/2021 09:59

    vendita senza incanto

    Buongiorno,
    ho aggiudicato un bene immobile con vendita senza incanto e nell'avviso di vendita è specificata la clausola del 107 comma IV di sospensione della vendita per offerte migliorative del 10% entro 10 giorni dall'aggiudicazione.
    Si è presentata una offerta migliorativa del 10% quindi chiedo se debba fare nuove pubblicazioni con nuovo avviso di vendita e come fissare il nuovo termine di presentazione delle offerte ovvero se convocare solo il precedente aggiudicatario per dare luogo ad una nuova gara senza nuove pubblicazioni.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/12/2021 20:24

      RE: vendita senza incanto

      Per prima cosa lei deve emettere un provvedimento di sospensione della vendita e poi iniziare le procedure per una nuova gara.
      Il problema è tra chi si svolge questa nuova gara, stante il silenzio della legge fallimentare in proposito. E' difficile applicare le disposizioni di cui all'art. 584 cpc. che, nella attuale versione prevede che al nuovo incanto possono ammettersi, oltre all'aggiudicatario e all'offerente in aumento, anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, ed anche soggetti che a quella gara non avevano partecipato. Questo sistema è applicabile alle vendite fallimentari, se esse sono effettuate dal giudice secondo le norme del codice di rito, nel mentre quando la vendita è deformalizzata al massimo e viene espletata dal curatore (come lei fa capire essere avvenuto nel caso) o dal delegato , il rispetto della competitività richiede appunto una gara, ma il resto è tutto da costruire perché la norma fallimentare- che non rinvia più come nel vecchio rito a quelle processuali- nulla stabilisce ed è difficile che le formalità e i termini che richiede l'art. 584 cpc possano essere disposti dal curatore.
      Ne discende che nelle vendite effettuate dal curatore, chiusa la gara con una aggiudicazione- che fino al trasferimento è da considerare provvisoria proprio per la possibilità di intervento del curatore a norma del quarto comma dell'art. 107 o del giudice a norma del primo comma dell'art. 108- quando si verifica la sospensione per la presenza di una offerta aggiuntiva, la nuova gara non può che coinvolgere l'aggiudicatario e il nuovo offerente, avendo i precedente offerenti già partecipato alla gara che si è chiusa e li ha visti cedere a fronte all'offerta fatta da chi è risultato aggiudicatario.
      Zucchetti Sg srl