Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

VENDITA IMMOBILE

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    09/12/2021 11:00

    VENDITA IMMOBILE

    Buongiorno, devo vendere un immobile revocato alla società fallita. Ho integrato il programma di liquidazione indicando le modalità di vendita secondo le norme del codice di procedura civile. Fatta la perizia sono a chiederVi se è obbligatorio rispettare il secondo comma dell'art. 567 cpc (relazione notarile). Il dubbio nasce perchè quell'articolo si riferisce al pignoramento, fase estranea alla procedura fallimentare. Inoltre, nel caso di risposta affermativa, è possibile sostituire la relazione notarile con una visura ventennale della conservatoria? Questo naturalmente per una economia di gestione della procedura e per ridurre i tempi di vendita.
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/12/2021 19:38

      RE: VENDITA IMMOBILE

      Una volta che Il curatore abbia previsto nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, queste trovano attuazione completa, salvo incompatibilità, che per l'aspetto da lei indicato non sussiste.
      La certificazione notarile è considerata dall'art. 567 cpc come sostitutiva della documentazione ipo-catastale indicata in precedenza dalla norma e cioè: "l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento"; se la sola visura catastale che intende presenta contiene tutti questi elementi, va bene, altrimenti no.
      Zucchetti SG srl
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      13/01/2023 12:37

      RE: VENDITA IMMOBILE

      Sono a richiedere se il ventennio della relazione notarile nella vendita in sede fallimentare di un bene immobile
      si calcola dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento andando a ritroso di 20 anni dalla stessa.
      Quindi sentenza di fallimento 2014
      verifica della provenienza - ventennio dal 2014 al 1994
      idem per i gravami
      resto in attesa di gentile riscontro
      grazie
      giampaolo gatti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/01/2023 19:20

        RE: RE: VENDITA IMMOBILE

        Posto che la relazione notarile riporta la storia ipotecaria e catastale degli ultimi venti anni del bene che viene acquisito al fallimento, allo scopo di offrire informazioni sui passaggi di proprietà e sulle eventuali variazioni catastali, e sulla esistenza di eventuali gravami o vincoli che potrebbero limitarne la disponibilità e il valore, la data da cui incomincia a decorrere il ventennio a ritroso è quella della data di fallimento, o, ad essere più precisi, quella della trascrizione della sentenza di fallimento sul bene, giacchè da questo momento eventuali diritti acquisiti da terzi sullo stesso bene non sono opponibili alla procedura.
        Zucchetti SG srl
        • Giampaolo Gatti

          ROMA
          14/01/2023 22:31

          RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILE IMU e TARI POST FALLIMENTO sanzioni ed interessi

          Grazie della cortese risposta.
          Pongo un altro quesito
          e qui riporto lo stralcio di precedente trovato nel forum:

          "Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como
          03/06/2022 13:20
          RE: IMU post fallimento

          L'IMU maturata nel periodo fallimentare è dovuta dal Curatore, calcolandola con la modalità ordinarie (quindi avvalendosi delle eventuali agevolazioni o esoneri), nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019: "per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

          Non è quindi necessaria né una specifica richiesta del Comune, né tanto meno un'istanza di ammissione al passivo. Essendo tale termine quello di legge, non sono dovute sanzioni e interessi........"

          Tanto premesso vi domando se il pagamento dell'imu maturato dopo la dichiarazione di fallimento
          da pagarsi entro tre mesi dal decreto di trasferimento va pagato senza sanzioni ed interessi sempre ?
          oppure la norma , e mi riferisco all'art. 1, comma 768, della legge 160/2019 lo ha previsto solo fino al 2022 ? e la stessa cosa vale per la TARI ?

          in attesa di gentile riscontro
          porgo cordiali saluti
          giampaolo gatti
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            16/01/2023 17:34

            RE: RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILE IMU e TARI POST FALLIMENTO sanzioni ed interessi

            Certamente, per i motivi esposti nell'intervento citato, in caso di pagamento nei termini previsti art. 1, comma 768, della legge 160/2019, non sono dovuti interessi né sanzioni.

            Non ci risulta che tale disposizione valga solo fino al 2022.

            Non esiste una disciplina speciale analoga per la TARI, che pertanto è dovuta alle scadenze ordinarie, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 111-bis l.fall. per il pagamento dei debiti in prededuzione.