Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
-
Daniele Bacalini
Fermo17/11/2022 19:37Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Chiedo Vostro prezioso parere sui seguenti punti.
In primo luogo, chiedo conferma del fatto di potere considerare il compenso del coadiutore fiscale, nominato nella procedura, quale spesa di giustizia alla pari del compenso del curatore.
In secondo luogo, dopo avere saldato contributo unificato e connesse spese di giustizia, mi trovo nella situazione di avere un modestissimo attivo, sicuramente insufficiente a soddisfare i compensi del curatore nominato in origine (già liquidati dal tribunale ai suoi eredi), del sottoscritto nominato in seguito curatore e del coadiutore.
Mi chiedo quindi se debbo ripartire tra i tre soggetti il modesto attivo o posso versarlo (a saldo o ad acconto) ad uno degli altri due soggetti (magari il precedente curatore già liquidato), ed in entrambi i casi chiedere, per tutto il resto, che sia posto a carico del'erario (quindi, anche per il coadiutore).
Ringrazio anticipatamente.
Daniele Bacalini - Fermo
-
Zucchetti SG
Vicenza18/11/2022 19:12RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Confermato quanto chiesto al primo punto, ci sembra strano che sia stato già liquidato un compenso agli eredi del precedente curatore, in quanto, a norma del terzo comma dell'art. 39 l. fall. "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti", principio ripreso nel primo comma dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012. A sua volta la Cassazione ha stabilito che "Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti, in assenza, deve ritenersi affetto da nullità eccepibile con ricorso per cassazione".
In sostanza quando nella procedura si sono succeduti più curatori il compenso è unico e va liquidato a fine procedura e ripartito poi tra i più creditori. A questo punto, trovandosi il compenso per il coadiutore sullo stesso piano di quello del curatore, ossia trattandosi in entrambi i casi di spese di giustizia, la somma disponibile va ripartita tra il compenso liquidato al curatore (che va ripartito poi trsa i più curatori) e il coadiutore.
Zucchetti Sg srl-
Daniele Bacalini
Fermo21/11/2022 09:31RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Giusto per completezza, preciso che il tribunale ha ritenuto di liquidare il compenso a favore degli eredi del curatore motivandolo come un acconto sul compenso del curatore per giustificati motivi ai sensi dell'art.39 LF -
Zucchetti SG
Vicenza21/11/2022 19:46RE: RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Giustamente il tribunale ha liquidato agli eredi del precedente curatore un acconto e questo dato non fa che confermare la nostra precedente risposta, alla quale rinviamo.
Zucchetti SG srl
-
-
-
Daniele Bacalini
Fermo30/12/2022 09:57RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Mi riallaccio al quesito originario per chiedere se, a Vostro parere, una volta eseguito il riparto tra curatori e coadiutore, per i compensi verosimilmente residuati sia comunque conseguibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ringrazio anticipatamente
Daniele Bacalini-
Zucchetti SG
Vicenza31/12/2022 09:06RE: RE: Coadiutore fiscale - Spese di giustizia
Nel caso non è richiamabile il gratuito patrocinio, bensì la lett. c) del comma terzo dell'art. 146 DPR n. 115 del 2002,, per la quale rientrano tra le spese anticipabili dallo Stato "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato"; tra queste, a seguito dell'intervento della Corte Cost. n. 174 del 2006, rientra anche il compenso del curatore.
Zucchetti SG srl
-
-