Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compensazione IMU con credito iva post fallimento

  • Elisabetta Ugolinelli

    FOLIGNO (PG)
    29/03/2021 19:40

    Compensazione IMU con credito iva post fallimento

    Volevo sapere se è possibile compensare il credito IVA maturato dopo l'apertura della procedura fallimentare con il versamento dei tributi IMU (ed eventuale TASI) dovuta a seguito della vendita dell'immobile di proprietà della procedura fallimentare.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/03/2021 09:14

      RE: Compensazione IMU con credito iva post fallimento

      Il credito IVA post fallimentare segue le regole ordinarie, quindi se già maturato e utilizzabile, certamente può essere utilizzato in compensazione.

      Ci permettiamo un raccomandazione: per essere considerato "credito post procedura" non è sufficiente sia emerso in corso di procedura, ma anche (secondo le ben note sentenze della Suprema Corte) che sia endoconcorsuale anche la sua "causa genetica".
      • Alfredo Tradati

        MILANO
        31/03/2021 08:23

        RE: RE: Compensazione IMU con credito iva post fallimento

        Buongiorno, se il credito iva deriva dall'emissione di fatture da parte di professionisti pagati con riparti durante la procedura, la "causa genetica" è antecedente al periodo endoconcorsuale? Per mia esperienza, sia per i fallimenti che per concordati preventivi, l'agenzia delle entrate ha sempre rimborsato i crediti così maturati, anche in presenza di debiti ante procedura, e ho sempre utilizzato tali crediti per pagare debiti maturati durante la procedura.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          31/03/2021 11:08

          RE: RE: RE: Compensazione IMU con credito iva post fallimento

          Seguendo il principio della "causa genetica", che abbiamo illustrato più volte in questo Forum, certamente sì, si tratta di IVA ante.

          Va però chiarito che quella della "causa genetica" non è una previsione legislativa né di un principio affermato in prassi, ma solo di un principio affermato, in altro contesto e con altre finalità (la spettanza del privilegio e non della prededuzione sull'IVA nei riparti ai professionisti) da una serie di concordi sentenze della Corte di Cassazione.

          Da ciò discende che non tutte le sedi locali dell'Agenzia delle Entrate vi aderiscono o comunque lo applicano, quindi è ben possibile che in sede di rimborso esso non sa, o non sia stato, applicato.

          Tutto ciò premesso, non possiamo che limitarci a segnalarlo e a sottolineare che se esso non viene applicato in sede di rimborso certamente nulla può essere imputato al Curatore, se invece il credito viene utilizzato in compensazione, e la questione sorge in sede di eventuale controllo, la posizione del Curatore diviene più delicata.