Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Causa riassunta nei confronti del fallimento

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    11/03/2020 16:43

    Causa riassunta nei confronti del fallimento

    Gradirei un Vostro parere sulla seguente questione.
    Prima del fallimento, la società aveva proposto una domanda di ripetizione di indebiti bancari che veniva accolta in primo grado: la banca procedeva al pagamento dell'indebito ma impugnava la sentenza.
    La causa di appello è stata interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento ed oggi la banca la riassume nei confronti della procedura.
    La curatela si trova dunque a dover valutare se sia doverosamente tenuta a costituirsi in giudizio (se ciò detta l'interesse della massa dei creditori) o se sia adottabile una soluzione diversa di cui poter valutare l'opportunità.
    Laddove la curatela possa scendere a valutare opportunità e convenienza della costituzione in giudizio, il primo dubbio è se il credito della banca derivante da un eventuale accoglimento dell'appello rappresenti un credito concorsuale per il quale dovrà presentarsi domanda di ammissione al passivo (che verosimilmente dovrebbe avvenire in via chirografaria) a prescindere dalla scelta della curatela di "fare propria" la posizione della fallita costituendosi in giudizio o meno.
    Sul fronte delle spese legali, mentre la curatela potrebbe subire la condanna al rimborso in favore di controparte sia in caso di costituzione che di contumacia, il dubbio è se queste seguirebbero comunque la sorte del credito restitutorio della banca.
    La costituzione in giudizio determina naturalmente la prededuzione delle spese di grado del legale della curatela e, probabilmente, anche di quelle di primo grado (laddove queste ultime, in difetto di costituzione in appello, rimarrebbero di natura concorsuale).
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/03/2020 20:07

      RE: Causa riassunta nei confronti del fallimento

      Le questioni prospettate presentano aspetti non sufficientemente esplorati.
      Partiamo dalla considera zione che l'art. 96, co. 2, n. 3prevede l'ammissione con riserva dei credito accertato con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento e, a questo momento, non ancora passata in giudicato e, cioè, quando il fallimento sia intervenuto nelle more della decorrenza del termine per l'impugnazione o nel corso del giudizio di impugnazione già instaurato dal fallito.
      L'ipotesi tipica di questa previsione è quella di una sentenza di accoglimento della domanda del creditore, ma la norma è stata sempre interpretata estensivamente, nel senso di includervi anche il caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato, in tutto o solo in parte, la domanda del creditore; e ciò in considerazione sia della sua ratio, consistente nell'evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia di evidenti ragioni di economia processuale, le quali inducono ad escludere la necessità che una causa, già decisa nella sua sede naturale, sia posta nuovamente in discussione in un giudizio sommario avanti al giudice delegato, sia, infine, in ragione della illogicità del diverso regime processuale cui il medesimo credito sarebbe altrimenti rimasto assoggettato, rispettivamente, in caso di accoglimento o rigetto della domanda. Ovviamente, rispetto alla diversa ipotesi della sentenza favorevole al creditore, è questi che ha interesse, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole (in tutto o in parte), a proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento o a riassumere nei suoi confronti il giudizio d'appello pendente.
      Questa è la situazione riscontrabile nella fattispecie in cui la banca è rimasta soccombente in primo grado ed ha pagato quanto dovuto in forza di detta sentenza, ed ha proposto appello avverso la stessa per modificare la decisione di primo grado e ottenere in restituzione quanto pagato, per cui , alla luce della suesposta interpretazione dell'art. 96, la banca dovrebbe, oltre a riassumere il giudizio di appello, insinuarsi al passivo per il credito restitutorio, e qui il credito dovrebbe essere ammesso con riserva dell'esito del giudizio ordinario.
      Nel caso, a quanto capiamo, la banca non si è insinuata al passivo, per cui è legittima, preliminarmente la domanda: che succede se la banca non si insinua? Questo aspetto non ci risulta essere stato mai esaminato; a nostro avviso, come per tutti i creditori non vi è un obbligo di insinuazione, ma solo un onere, per cui la banca potrà farlo in seguito a suoi rischio e pericolo. Ossia, se attende di avere la sentenza della Corte, la banca oltre a subire gli effetti di cui all'art. 112 l. fall., potrebbe trovarsi nella condizione di dover presentare una domanda super tardiva ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 e sottostare pertanto al vaglio della ammissibilità, ove non pensiamo possa dimostrare che il ritardo non sia a lui ascrivibile, posto che potrebbe fin da ora insinuarsi con riserva al passivo.
      Fatto questo inquadramento, possiamo passare alle sue singole domande.
      La curatela certamente può, anzi deve valutare l'opportunità e la convenienza della costituzione in giudizio, che è una valutazione di merito che va fatta sulla base della situazione concreta di come è messa la causa e di quali sono le prospettive del fallimento.
      In questa valutazione, può tenere conto che il credito della banca derivante da un eventuale accoglimento dell'appello è un credito concorsuale in quanto sia la vicenda che ha portato alla condanna che la banca intende riformare, sia lo stesso pagamento, di cui chiede la restituzione, sono antecedenti alla dichiarazione di fallimento. Ben diverso sarebbe stato se la banca avesse pagato dopo la dichiarazione di fallimento sulla base della sentenza provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato, perché, in tal caso, a norma del comma terzo dell'art. 113 l. fall., il fallimento dovrebbe trattenere e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute per tratenerle definitivamente o restituirle a chi di dovere in esito alla decisione finale.
      Quanto alle spese del giudizio, queste sono collegate alla soccombenza, per cui in caso di vittoria della banca, la sentenza potrebbe condannare il fallimento alla rifusione delle spese di causa. Sulla natura di questo credito non esiste uniformità di vedute; noi stessi in passato ci siamo espressi per la sua natura prededucibile, ma alla luce di alcune decisioni (Trib. Reggio Emilia, 06/02/2013; e, in particolare, Trib. Venezia 04/08/2017) ci siamo convinti che è vero quanto avevamo detto che la condanna trova la sua fonte nella sentenza, ma la sua causa è comunque antecedente al fallimento, ed è questa che costituisce la vera fonte del credito, per cui abbiamo convenuto che la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell'apertura del fallimento e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza, e, pertanto, il relativo credito ha natura concorsuale.
      assunto una diversa posizione
      La costituzione in giudizio determina sicuramente la prededuzione delle spese di grado del legale della curatela, ma non crediamo che la stessa collocazione possa essere estesa a quelle di primo grado, trattandosi di difesa in gradi diversi, tanto che deve essere rilasciata dal giudice delegato una autorizzazione per ogni grado di essi (art. 25, co. 1, lett.d), ciascuno dei quali ha una sua conclusione, per cui il compenso del proprio legale per il primo grado non possono essere unificate in un unico rapporto professionale con quelle del secondo grado, tanto che a conclusione di ciascuno il difensore ha presentato la propria nota spese. Una volta esclusa la unitarietà del rapporto professionale, il compenso per il primo grado non è sorto in occasione né in funzione di una procedura concorsuale, per cui mantiene la sua natura concorsuale.
      Zucchetti SG srl
      • Daniele Bacalini

        Fermo
        05/05/2020 19:38

        RE: RE: Causa riassunta nei confronti del fallimento

        Facendo seguito al Vostro parere 11.3.2020, mi permetto di porre altro specifico quesito, premettendo la precisazione che, al momento della dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la società poi fallita si era già costituita in giudizio.
        Laddove la curatela, deliberando di costituirsi nel giudizio di appello riassunto dall'appellante, vada però a nominare un legale diverso da quello originariamente nominato dalla società in bonis, ferma la sicura prededucibilità del compenso del legale nominato dalla curatela (che andrebbe, in sostanza, a patrocinare la sola fase decisoria), ci si domanda se la prestazione originariamente eseguita dal legale della società (la costituzione in appello) vada anch'essa a godere della prededucibilità o viceversa mantenga natura solo concorsuale.
        Ringrazio anticipatamente.
        Daniele Bacalini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/05/2020 20:03

          RE: RE: RE: Causa riassunta nei confronti del fallimento

          No, il legale precedente ha svolto la sua attività su incarico del fallito allora in bonis e fino alla interruzione del processo a causa del fallimento, per cui il relativo credito professionale è da considerare concorsuale, assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
          Zucchetti Sg srl
    • Francesco Tomizzi

      TERMOLI (CB)
      18/11/2020 17:51

      RE: Causa riassunta nei confronti del fallimento

      Volevo porre un quesito, scusandomi anticipatamente per la pluralità di temi trattati.
      Premesso :
      Vi è una causa di anatocismo pendente alla data di dichiarazione del fallimento, promossa dal soggetto poi dichiarato fallito contro una banca che a sua volta aveva fatto domanda riconvenzionale.
      Dopo il fallimento, la causa viene riassunta contemporaneamente dalla Procedura e dalla Banca che rinuncia alla riconvenzionale, stante l'improcedibilità, e propone insinuazione al passivo.
      Il credito della banca viene ammesso al chirografo, come richiesto, nello stato passivo.
      Il giudizio "ordinario" si conclude con una sentenza, ormai passata in giudicato, favorevole alla Banca e di condanna della Procedura al pagamento delle spese del giudizio e di CTU.
      Le spese del giudizio non sono mai state richieste alla Procedura né dalla Banca né dal CTU, né è stata fatta domanda di insinuazione.
      Tanto premesso
      A) Volevo chiedere conferma del fatto che oltre naturalmente alle spese del nominato legale della Procedura che sono prededucibili, se lo sono anche quelle statuite in sentenza, ormai definitiva, in favore della Banca e del CTU.
      B) In caso affermativo, è perciò onere e responsabilità del Curatore attivarsi comunque per il loro pagamento anche senza una richiesta dei creditori (banca e CTU) ? Oppure non vi è obbligo di pagare tali crediti se non formalmente richiesti?
      C) Ed inoltre, fermo restando la disponibilità di attivo, tali spese prededucibili gravano interamente sulla massa mobiliare (costituita da crediti recuperati e attrezzature vendute) o ricadono proporzionalmente anche sull'attivo immobiliare ricavato dalla vendita di un bene sul quale vi è un credito ipotecario?
      D) E più in generale, le spese per i legali che hanno assistito la Procedura per cause di recupero crediti riassunte dopo il fallimento che hanno visto la soccombenza della Procedura o ancorché vittoriose non hanno portato a nessun introito, gravano sempre e solo sulla massa mobiliare ?
      E) Infine, le spese del legale che ha rappresentato il fallimento in un giudizio di opposizione allo stato passivo su quale massa grava?
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/11/2020 20:02

        RE: RE: Causa riassunta nei confronti del fallimento

        A)-Sono prededucibili le spese statuite in sentenza, ormai definitiva, in favore della Banca e del CTU? Si in quanto trovano il loro fondamento in una sentenza conclusiva di un processo riassunto dalla stessa curatela, per cui sono spese sorte in occasione del fallimento con la partecipazione del curatore.
        B) In caso di risposta affermativo alla prima domanda, vi è obbligo di pagare tali crediti se non formalmente richiesti? I crediti prededucibili-dispone il primo comma dell'art. 111bis devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, da cui si può dedurre che il creditore debba chiedere il pagamento del credito quando è liquido ed esigibile e, ove il curatore lo contesti, debba procedere all'insinuazione, essendo difficile concepire una contestazione in mancanza di richiesta.
        C) Ferma restando la disponibilità di attivo, tali spese prededucibili gravano interamente sulla massa mobiliare o ricadono proporzionalmente anche sull'attivo immobiliare ricavato dalla vendita di un bene sul quale vi è un credito ipotecario? Trattasi di spese della procedura e di spese a carattere generale, ossia non specifiche ad un singolo bene, per cui esse, a norma del terzo comma dell'art. 111ter l. fall. vanno proporzionalmente distribuite su tutti i beni.
        D) E più in generale, le spese per i legali che hanno assistito la Procedura per cause di recupero crediti riassunte dopo il fallimento che hanno visto la soccombenza della Procedura o ancorché vittoriose non hanno portato a nessun introito, gravano sempre e solo sulla massa mobiliare ? vale lo stesso discorso di cui sub C). Il fatto che non hanno arrecato alcuna utilità non incide sulla natura prededucibile o meno, in quanto tale colllocazione discende dal fatto che la spesa sia sorta in occasione o in funzione dedi una procedura concorsuale (art. 111, co. 2 l. fall.). Il mancato apporto di utilità può essere eventualmente indagato per valutare se il professionista a svolto con la dovuta diligenza il suo compito al fine di contestare una inadempiemnto o inesatto inadempimento professionale, tenendo conto che le obbligazioni professionali sono di mezzi e non di risultato. l'indagine, quindi, sarebbe finalizzata non al riconoscimento della prededuzione o il privilegio, ma alla debenza del credito.
        E) Infine, le spese del legale che ha rappresentato il fallimento in un giudizio di opposizione allo stato passivo su quale massa grava? E' sempre una spesa di carattere generale, per cui vale quanto detto in precedenza.
        Zucchetti Sg srl