Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

srl unipersonale con socio fallito

  • Giovanni Panagia

    REGGIO CALABRIA (RC)
    20/03/2013 10:55

    srl unipersonale con socio fallito

    Buongiorno,
    sono in presenza di un fallimento del titolare di una ditta individuale.
    Tale titolare era socio unico di srl la cui quota è stata acquisita al fallimento e in sostituzione dell'amministratore fallito è stato nominato un nuovo amministratore.

    Poichè nei confronti di questa srl è stata proposta istanza di fallimento da parte di un creditore, mi chiedo se è possibile aprire una nuova procedura concorsuale nei confronti della società essendo la quota unica nella titolarità di altra procedura concorsuale.
    Mi chiedo, inoltre, se esiste la possibilità di estendere il fallimento relativo alla ditta individuale anche alla srl unipersonale. Preciso che tra la ditta individuale (fallita) e la srl esisteva nel concreto una gestione congiunta in capo al fallito.
    Cordialmente
    Dott. Giovanni Panagia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2013 19:08

      RE: srl unipersonale con socio fallito

      Il fatto che le quote di una società siano nella disponibilità del curatore del fallimento del socio, è del tutto ininfluente ai fini della dichiarazione di fallimento della società partecipata, per la quale occorre soltanto stabilire se questo ente versi o non in stato di insolvenza. Tanto vale anche nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale in cui vige comunque l'alterità soggettiva che introduce un criterio di imputazione dei rapporti obbligatori in base al ben noto principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Né il fallimento della società può estendersi al socio, neanche nel caso questi abbia, per uno dei motivi indicati dall'art. 2462 c.c., assunto responsabilità illimitata in quanto, a norma del nuovo art. 147, possono essere dichiarati falliti per ripercussione soltanto i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni, ossia i soci accomandatari di queste. Ossia, il legislatore non considera più la responsabilità illimitata del socio come evento idoneo a determinare il suo fallimento, ma coinvolge il socio nel dissesto per la sua appartenenza a società strutturalmente costituite con soci i quali rispondono verso i terzi con l'intero loro patrimonio delle obbligazioni contratte dalla società, per cui il fallimento della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili delle società di capitali.
      Problema diverso è quello della società di fatto. Pur essendo oggi possibile la creazione di società di fatto tra società di capitali tra loro o con la partecipazione di persone fisiche, nella specie ci sembra abbastanza difficile pervenire ad un tale risultato perché nelle società unipersonali è inevitabile una gestione non nettamente separata da quella del singolo socio. Comunque, una volta affermata la possibilità astratta della fattispecie, diventa una questione di fatto e di prove appurare se la stessa si possa concretizzare.
      Zucchetti SG Srl


      • Michele Iacovone

        Pescara
        17/06/2021 18:20

        RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

        Mi inserisco in questa discussione per esporre il seguente quesito.
        A maggio 2020 sono stato nominato liquidatore di una S.r.l. unipersonale, il cui unico socio è una società fallita.
        A giugno 2020 il Curatore della società socio unico non ha approvato il bilancio dell'esercizio 2019.
        A giugno 2021, nelle more dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il Curatore della Società fallita (unico socio) ha comunicato a mezzo pec la chiusura del fallimento per insussistenza dell'attivo.
        L'unico debito della S.r.l. unipersonale era per finanziamento infruttifero del socio unico, che però ora ha chiuso il fallimento e a breve la società dovrebbe essere cancellata dal Registro delle Imprese.
        Gradirei conoscere il vs. parere in merito al proseguimento del mio incarico.
        Grazie
        Michele Iacovone
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/06/2021 20:08

          RE: RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

          A seguito della chiusura del fallimento della srl (socia unica della srl di cui lei è liquidatore) la stessa sarà cancellata dal registro delle imprese e la partecipazione nella srl ancora in vita passerà ai soci, secondoil principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un. n. 6070- 6071 e 6072 del 2013) secondo le quali, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..". (per la verità, le Sezioni Unite, fanno riferimento all'ipotesi di cancellazione volontaria della società, ma i principi richiamati possono ben valere anche nel caso di cancellazione della società a seguito della chiusura del fallimento).
          Di conseguenza, sotto questo profilo per lei nulla dovrebbe cambiare, in quanto al posto del socio unico srl si troverà i soci della stessa, per cui lei può proseguire la liquidazione della società ed assumere le decisioni in ordine alla liquidazione che ritiene più opportune. Tuttavia, prima di ogni altra cosa sarebbe opportuno contattare, se possibile, i soci della srl fallita e cancellata, e sentire la loro posizione ed anche le loro intenzioni in quanto la srl era creditore per finanziamenti postergati.
          Zucchetti SG srl
        • Silvia Pirini

          SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
          14/03/2023 18:04

          RE: RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

          Buongiorno,
          in caso di fallimento di srl, socio unico di altra srl unipersonale, il curatore può solo scegliere tra a) acquisire la quota al fallimento e sottoporla alla vendita competitiva e tra b) non acquisire la quota al fallimento (se non lo ritiene conveniente) che ritornerà nella disponibilità del debitore (quindi dei soci della srl fallita)?
          Non potrebbe mettere in liquidazione la srl unipersonale, nominare un liquidatore e liquidare la propria quota (non ha debiti ma solo un esiguo attivo, probabilmente inferiore al capitale sociale minimo)?

          Grazie.
          Silvia Pirini
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/03/2023 19:59

            RE: RE: RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

            L'art. 104ter, co.8 l. fall. consente di "non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente" e la mancanza di specificazione dei beni non acquisibili o distraibili permette di estendere la norma a qualsiasi tipologia di beni, mobili, immobili, mobili registrati, beni immateriali, ecc., purchè ricorra la condizione della non convenienza alla loro liquidazione. In presenza di tale condizione riteniamo che la curatela possa rinunciare ad acquisire all'attivo del fallimento della srl le quote da questa possedute in altra srl, che al momento rimarrebbero nella disponibilità della srl fallita per poi passare ai soci della stessa all'atto della chiusura del fallimento e della cancellazione della srl dal registro imprese.
            L'altra soluzione riguardante la messa in liquidazione della srl partecipata dalla fallita presuppone l'acquisizione delle quote. Una volta acquisite la disponibilità di dette quote, il curatore può sicuramente deliberare, quale socio unico, lo scioglimento e messa in liquidazione della società.
            Come vede è lei che deve fare una scelta tra le due strade prospettate, previa autorizzazione del comitato creditori.
            Zucchetti SG srl
            • Gianluca De Marinis

              Chianciano Terme (SI)
              31/03/2023 10:41

              RE: RE: RE: RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

              Buon giorno, per effetto del disposto dell'art. 2382 c.c. come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 183/2021, -che ha esteso agli amministratori delle s.r.l. le cause di ineleggibilità e decadenza già contemplate dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a.- a seguito del fallimento personale del socio unico è necessaria la nomina di un nuovo amministratore (o liquidatore in caso si decida per la messa in liquidazione) che dovrebbe avvenire ad opera del curatore con uno specifico verbale di assemblea.
              Tuttavia, in mancanza di un legale rappresentante che possa accedere ai conti correnti, tentare il recupero di crediti o proceda vendita di beni aziendali, potrebbe rendersi necessario affrontare alcune spese preliminari (per pagamento tassa vidimazione libro assemblea in caso questo non fosse rinvenuto, pagamento diritti camerali per le attività connesse alla messa in liquidazione e alla nuova nomina, ecc...).
              In tali circostanze sarebbe possibile per il fallimento constituire un fondo cassa (o comunque autorizzare la spesa) per la gestione delle pratiche connesse alla nomina del nuovo rappresentante legale?
              dott. Gianluca De Marinis
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                31/03/2023 20:02

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: srl unipersonale con socio fallito

                Nel caso venga dichiarato il fallimento di società a responsabilità limitata unipersonale, tale fallimento non si estende al socio vigendo comunque l'alterità soggettiva che introduce un criterio di imputazione dei rapporti obbligatori in base al ben noto principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il socio unico amministratore della srl dichiarata fallita, a mano che non sia stato dichiarato fallito personalmente 8ma lei non parla del fallimento personale),conserva la carica di amministratore della società non ricorrendo nei suoi confronti alcuna delle cause di cui all'art. 2382 c.c., e, certamente non quella di essere fallito, dal momento che non lo è.
                In ogni caso, se anche l'amministratore fosse decaduto per altra ragione dalla carica di amministratore, sarebbe pur sempre titolare delle quote per cui, a mano che non sia stato dichiarato fallito personalmente, è ancora il socio unico, per cui è questi, e non il curatore, che dovrebbe provvedere alla nomina di un nuovo legale rappresentante della società cje svolga le limitate finzioni che gli residuano in pendenza del fallimento.
                Solo se anche il socio è stato dichiarato fallito, egli è decaduto dalla carica di amministratore e le quote della società che lui deteneva passano nella disponibilità del curatore, che allora dovrà provvedere lui alla nomina del legale rappresentante.
                Zucchetti SG srl