Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Estensione fallimento a Super società di fatto

  • Linda Priori

    Siena
    22/04/2021 14:00

    Estensione fallimento a Super società di fatto

    Buongiorno,
    la società A Srl dichiarata fallita nel 2019 è risultata essere stata privata di tutti i beni e del personale a favore della società B Srl. Nessun documento è mai stato rinvenuto, i soci hanno venduto le quote ad un prestanome quando tutto ciò che aveva valore ormai era stato sottratto.
    Essendo presenti i presupposti è stato richiesto ed ottenuto l'estensione del fallimento alla supersocietà di fatto costituita dalla società A, B, e dai soci in questo caso ritenuti illimitatamente responsabili.
    Nella sentenza dichiarativa dell'estensione del fallimento il Tribunale ha provveduto a nominare un nuovo curatore per la società B e per i soci. Che ruolo svolge a questo punto il curatore della società A che non ha mai rinvenuto nulla (documenti o beni)?
    E' corretto nominare un nuovo curatore? Dalla lettura dell'articolo 147 LF, sembrerebbe di capire che la procedura diventa unica senza la nomina di ulteriori professionisti.

    Grazie per l'aiuto

    LP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:52

      RE: Estensione fallimento a Super società di fatto

      Nel ricostruire la vicenda dobbiamo presumere che, dopo la dichiarazione di fallimento di A srl, cui è stato nominato lei come curatore, è stata individuata una supersocietà di fatto tra A srl, B srl e i soci delle stesse, e quindi è stato dichiarato, ai sensi del quinto comma dedll'art. 147 l. fall., il fallimento di detta supersocietà di fatto e dei soci, che dovrebbero essere, oltre ad A srl, già dichiarato fallito, B srl e le altre persone fisiche, soci di A e/o di B. Per tutti questi fallimenti è stato nominato un nuovo curatore, ferma restando la sua nomina quale curatore del fallimento della srl A, non essendo intervenuta alcuna revoca..
      Se le cose stanno così, pensiamo che il tribunale sia incorso in un errore in quanto il primo comma dell'art. 148 l. fall. dispone che in caso di dichiarazione di fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili, "il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure".
      Essendo abbastanza anomalo che esista un curatore per il fallimento della società e di alcuni soci e altro curatore per il fallimento di altro socio, converrebbe fare una istanza al tribunale, tramite il giudice delegato, perché corregga la situazione, chiarendo chi sia il curatore di tutti i fallimenti o se bisogna intendere che sia stata fatta una nomina plurima, per cui entrambi siete curatori di tutti i fallimenti dichiarati.
      Zucchetti SG srl
      • Linda Priori

        Siena
        30/04/2021 13:31

        RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto

        Vi ringrazio.
        Spiego meglio la situazione poichè ho ricevuto a proposito una risposta dal giudice ed ho necessità che venga interpretata anche da una persona terza.
        La società A Srl di cui io sono curatore era di proprietà del Sig. Rossi il quale, dopo averla svuotata sia dei beni che del personale, ha ceduto la sua quota al Sig. Bianchi risultato irreperibile (un prestanome, in sintesi). Il Sig. Rossi al momento della cessione della quota sociale è divenuto dipendente in una società identica, la B Srl ( a cui ha fatto confluire tutti i beni della società A) di proprietà della compagna di quest'ultimo e in cui si ritrovano oggi i beni ed i dipendenti della vecchia società A.
        Il fallimento in estensione è stato accolto.
        E' stato nominato un nuovo curatore per la società B e per i due signori.
        Alle mie perplessità il GD mi risponde in via informale che probabilmente è stato nominato un nuovo curatore in quanto vi erano delle incompatibilità da parte mia in relazione agli interessi dei falliti e che nulla può fare in merito alla decisione ormai presa dal Collegio.
        Non riesco ad individuare quali possano essere le mie incompatibilità nè riesco a questo punto a stabilire quale sia la strada più giusta da intraprendere assieme all'altro curatore.

        Vi ringrazio per l'aiuto

        LP
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/04/2021 19:53

          RE: RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto

          Non possiamo sapere noi quali sono le incompatibilità cui ha fatto riferimento il giudice e sarebbe stato meglio che il tribunale avesse scelto una delle alternative che avevamo proposto. A questo punto la situazione è difficilmente gestibile perché alla fin fine lei dovrebbe fare solo lo sttao passivo dei crediti verso A srl, che essendo una società non sono crediti o debiti personali, ma dcomerciali e quindi della società di fatto; A srl, inoltre, non ha un attivo perché, come lei ha detto, la società è stata svuotata né puà proporre revocatorie nei confronti di Bsrl, essendo anche questa fallita. Le si offre in tal modo una occasione per fare una bella figura con il giudice e il tribunale, rinunciando all'incarico, che alla luce di quanto sopra, le apporterà al massimo l'introito minimo di legge a carico dell'Erario. Potrebbe, fare una comunicazione al giudice delegato, con cui, premessa la situazione che si è determinata dell'estensione del fallimento e della nomina di un altro curatore, dato atto che la presenza di un curatore per il solo fallimento si A srl potrebbe essere di intralcio al regolare sviluppo procedurale del più complesso fallimento della sdf e degli altri soci, dichiara di rinunciare all'incarico in modo che possa essere nominato per il fallimento di A srl lo stesso curatore della sdf., ringraziando per la fiducia accordata e dichiarando la sua disponibilità per altri incarichi. Il giudice e il tribunale dovrebbe ro apprezzare il beau geste.
          Zucchetti Sg srl
    • Linda Priori

      Siena
      09/12/2021 20:12

      RE: Estensione fallimento a Super società di fatto

      Buonasera,
      mi ricollego al quesito già posto per chiedere un vostro prezioso parere.
      Riassumo le parti: io sono il curatore della società A Srl, fallita nel 2019 e, tenuto conto delle responsabilità dell'amministratore di A e dell'amministratore della nuova costituita B Srl, è stato accolto dal tribunale il fallimento per estensione delle due società e dei due rispettivi amministratori, nominando il Dott. Rossi curatore delle persone fisiche e della società B Srl.
      Le parti hanno provveduto a proporre reclamo alla sentenza dichiarativa del fallimento della supersocietà di fatto presso la Corte di appello competente e, quest'ultima, non ha eccepito le colpe dei soggetti, bensì ha dichiarato nulla la sentenza di fallimento in estensione in quanto è stato rilevato un vizio procedurale d'ufficio dato dal fatto che "i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione, compresa la fase dell'eventuale reclamo non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.fall., i creditori della società occulta. Pertanto, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta
      viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c." (massima da Cass. n. 3621/2016);"
      Viene citata anche la sentenza della corte di Cass. n. 4917/2017.
      Il legale della procedura, mi fa notare che nella sentenza Cassazione 4917/17 tali parti sono necessarie solo nel reclamo così come nella prima.
      Mi chiedevo se a voi è mai capitato un caso simile o se avete altre indicazioni che possano in qualche modo permettere di meglio comprendere se è necessario, magari, procedere tramite Cassazione oppure tornare di nuovo dal giudice ordinario (con le conseguenti perdite per il fallimento che sicuramente verrà confermato a causa delle numerose condotte in frode ai creditori riscontrate).
      Vi ringrazio per l'aiuto
      LP
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/12/2021 19:43

        RE: RE: Estensione fallimento a Super società di fatto

        Per la verità la Cassazione del 2017 ripete esattamente il principio affermato da Cass. n. 3621 del 2016; è vero invece che Cass. 24/10/2016, n.21430 ha statuito che "i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l.fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci".
        In questa situazione le alternative che si pongono sono due:
        1- impugnare il provvedimento della Corte d'Aèppello oin Cassazione, che però presenta varie controindicazioni (i)-nel frattempo , non divenendo definitiva la decisione d'appello, i soggetti dichiarati falliti rimangono tali per il disposto del terzo comma dell'art. 18 l. fall. , per il quale il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma; comunque, anche seguendo la tesi di Cass. n. 21430/2016 resterebbe il fatto che neanche in sede di reclamo si è realizzato il litisconsorzio tra i creditori che avevano originariamente chiesto il fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale, per cui comunque la sentenza di fallimento andrebbe revocata; (iii)-non è detto che la Cassazione segua quest'ultimo indirizzo e non quello fatto proprio dalla corte d'appello.
        2-accettare la decisione dell'appello e ripresentare immediatamente istanza di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5 l.fall., convocando gli originari creditori istanti del fallimento individuale. Ovviamente, in tal caso, gli effetti della dichiarazione di fallimento alla sdf e ai loro soci incomincerebbero a decorrere dalla data della nuova dichiarazione.
        Noi seguiremmo questa seconda strada, ma la scelta deve farla lei che conosce in concreto la situazione, consultandosi con il legale della procedura.
        Zucchetti SG srl