Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione del patrimonio - sovraindebitamento (L. 3/12)

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    06/05/2019 09:00

    Liquidazione del patrimonio - sovraindebitamento (L. 3/12)

    Buongiorno,

    1) in caso di stipendio e TFR soggetti a pignoramento da parte dell'Agenzia della Riscossione, con la procedura di liquidazione del patrimonio come ci si deve comportare al fine di acquisirli all'attivo della liquidazione? 2) è possibile prevedere una liquidazione del patrimonio che acquisisce all'attivo solo il TFR già maturato? o se il sovraindebitato mette a disposizione il TFR bisogna necessariamente acquisire TFR già maturato e maturando nei 4 anni successivi?
    3) è possibile non acquisire del tutto il TFR anche se questo è soggetto a pignoramento? come ci si deve comportare?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2019 21:14

      RE: Liquidazione del patrimonio - sovraindebitamento (L. 3/12)

      L'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio comporta il necessario "spossessamento" del debitore, il quale viene privato, per la durata della stessa, del potere di amministrazione e di disposizione del patrimonio liquidabile, potere che viene attribuito al liquidatore, così come nel fallimento, tant'è che l'art. 14-quinquies, comma 3, l- n. 3 del 2012 espressamente statuisce che il decreto di apertura della liquidazione "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", implicitamente riconoscendo il passaggio dalla tutela individuale a quella collettiva del credito, caratteristica delle procedure concorsuali. Lo "spossessamento" comprende, come detto, il patrimonio liquidabile del debitore, dal quale sono esclusi i beni annoverati nell'art. 14-ter, comma 6, che sostanzialmente riprende il disposto dell'art. 46 l.fall.
      Orbene, nel caso del fallimento è difficile che il fallito sia anche dipendente, nel mentre questa situazione è abbastanza normale nel caso del sovraindebitamento, per cui il soggetto che accede alla procedura di liquidazione patrimoniale può disporre di uno stipendio mensile e matura un TFR a fine rapporto; questa distinzione è importante perché lo stipendio è sicuramente pignorabile entro certi limiti- che per semplificare si indicano nella misura di un quinto- proprio durante il rapporto di lavoro, cessato il quale viene meno il credito del dipendente al pagamento della retribuzione, nel mentre c'era qualche dubbio sulla pignorabilità del TFR, che è stato risolto ammettendo la possibilità di pignorare, anche durante il rapporto di lavoro, fino a massimo un quinto della retribuzione, anche i ratei di trattamento di fine rapporto (Cass. 25/07/2018, n.19708), nel mentre pacificamente si esclude che possa essere pignorato il trattamento futuro, in quanto la somma non è ancora esistente; e l'Agenzia Entrate Riscossione spesso non attende la cessazione del rapporto di lavoro per "bloccare" il trattamento di fine rapporto, ma pignora la quota di TFR accantonata mensilmente dal datore di lavoro, come presumiamo sia accaduto nella fattispecie.
      L'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), statuisce che il giudice, con il decreto d'apertura, "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (omologazione che, per la verità, non è prevista nella procedura de qua), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", per cui neanche l'Agenzia delle Entrate Riscossione può proseguire la sua azione esecutiva sui beni del debitore e dovrà, per la soddisfazione del suo credito, partecipare al concorso formale dell'accertamento gicchè, come nel fallimento, partecipano ai riparti all'interno della procedura solo i creditori ammessi al passivo.
      I crediti del debitore per retribuzione e per la quota di ammortamento del TFR riteniamo che possano essere acquisiti alla procedura nei limiti della pignorabilità di un quinto, in forza del disposto del terzo comma dell'art. 545 cpc.
      Zucchetti SG srl
    • Roberto Laiso

      Salerno
      14/07/2020 17:12

      RE: Liquidazione del patrimonio - sovraindebitamento (L. 3/12)

      qualora invece il TFR venga liquidato al "sovraindebitato" durante la procedura di liquidazione (perchè prossimo alla pensione), sarà considerato sempre nel limite di un quinto o verrà conteggiato l'intero importo erogato come TFR ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/07/2020 18:16

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio - sovraindebitamento (L. 3/12)

        Fermo restante il divieto di azioni esecutive in pendenza di procedura di cui si è detto nel post che precede, il problema che può porsi è se il TFR sia acquisibile all'attivo della procedura, quale bene sopravvenuto, oppure sia di totale competenza del sovraindebitato. Considerato che il comma sesto dell'art. 14ter l. n. 3 del 2012 esclude dalla liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile", ne discende che poiché il TFR, a norma di detto articolo, è pignorabile nei limiti di un quinto, se ne deve dedurre che i quattro quinti dell'importo di TFR sono esclusi dalla liquidazione e ne possa essere compreso un quinto.
        Zucchetti Sg srl