Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

revocatoria ex art 67 e ipotesi di esenzione

  • Stefania Franciosi

    Viareggio (LU)
    23/11/2022 12:38

    revocatoria ex art 67 e ipotesi di esenzione

    Buongiorno.
    A seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (02.12.2021), viene emesso un provvedimento di assegnazione (23.03.2022) di somme di terzi pignorati a favore di un ex dipendente della ditta fallita, a titolo di acconto su quanto di sua spettanza.
    Tre mesi dopo (21.06.2022) la ditta viene dichiarata fallita (peraltro su istanza del medesimo dipendente di cui sopra).
    Il pagamento deve essere revocato? O può operare l'esenzione prevista alla lettera f) dell'art 67 l.f.?
    In altre parole, l'esenzione di cui alla lettera f) opera anche in caso di pagamenti effettuati a seguito di provvedimenti del giudice dell'esecuzione?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2022 19:36

      RE: revocatoria ex art 67 e ipotesi di esenzione

      Muovendo dalla premessa che i pagamenti ricevuti dal creditore dal terzo pignorato in forza del provvedimento di assegnazione ex art. 553 cpc sono revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall. ove effettuati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, o inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall. ove avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento (giurisprudenza pacifica), in quanto atti solutori, se ne deduce che i pagamenti coattivi sono equiparati a quelli volontari. E non può che essere così perché oggetto della revocatoria non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi e distinti atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, anche "ai fini del computo del cosiddetto periodo sospetto, occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione"; proprio sulla base di detta argomentazione Cass. 18/06/2014, n.13908 ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, legge fall. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio.
      La conseguenza di tale discorso è che, come sono esenti da revocatoria ai sensi della lett. f) del comma terzo dell'art. 67 l. fall., i pagamenti volontari dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, così lo sono i pagamento con eguale destinazione ottenuti dal dipendente a seguito di esecuzione presso terzi, anche se il pagamento è intervenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti SG srl