Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Stefano Carlo Benetti Serravesi

    BRESCIA
    26/11/2025 17:16

    RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

    BUONGIORNO,
    SONO CURATORE DI UN FALLIMENTO NEL CUI ATTIVO C'ERA UN IMMOBILE, ALLA DATA DI FALLIMENTO IN P.E.I. PROMOSSA DA FONDIARIO.
    IL BENE E' STATO REALIZZATO DALLA P.E.I., CHE HA PAGATO UN CREDITORE EX 41 TUB ED HA GIRATO IL RESTO AL FALLIMENTO.
    NEL RIPARTO FINALE DEL FALLIMENTO, AL FINE DEL CALCOLO DELL'ATTIVO IMMOBILIARE, CONSIDERO SOLO QUANTO RETROCESSO AL FALLIMENTO DALLA P.E.I. O L'INTERO RICAVATO DELLA VENDITA (IN TAL CASO CONSIDERANDO TRA LE SPESE IMMOBILIARI TUTTE QUELLE DELLA P.E.I.: DELEGATO, CUSTODE, ETC.)?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2025 11:09

      RE: RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Ai fini del calcolo totale contabile dell'attivo realizzato anche il realizzo dell'immobile avvenuto nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario è un attivo del fallimento in quanto è stato venduto, seppur fuori dalla sede concorsuale, un bene rientrante nell'attivo fallimentare con cui è stato pagato un creditore della procedura; di conseguenza tra l'attivo realizzato va calcolato l'intero realizzo e tra le uscite tutte le spese relative alla liquidazione.
      Discorso diverso è se la domanda tende alla determinazione del compenso in quanto, sotto questo profilo, entra in ballo l'attività del curatore, posto che l'art. 1 del d.m. n. 30 del 2012 dispone che il compenso va calcolato sull'attivo realizzato, sottinteso, dal curatore. Nei casi in cui il creditore fondiario abbia iniziato o proseguito l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore (come gli consente l'art. 41 TUB) l'attivo viene realizzato nell'ambito della esecuzione individuale e non dal curatore. In questi casi la Cassazione nel 2018 (Cass. 06/06/2018, n.14631), modificando il suo precedente orientamento, ha statuito che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita", e identico principio è stato ripreso da Cass. 21/01/2020, n. 1175 che, tuttavia, considerato che, nella specie il curatore aveva amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che "poichè tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorchè su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore".
      In sostanza, nel suo caso, se non ha in qualche modo contribuito alla vendita dell'immobile, ai fini del compenso può calcolare quale attivo realizzato soltanto la somma che ha ricevuto dall'esecuzione individuale.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Carlo Benetti Serravesi

        BRESCIA
        29/11/2025 12:47

        RE: RE: RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

        Ringrazio, molto precisi.

        Se nella P.E.I. ero stato nominato custode e sono stato pagato dalla P.E.I. per tale ruolo svolto, posso quindi calcolare il mio compenso anche sull'attivo realizzato dalla P.E.I., avendo gestito l'immobile e favorito le attività di vendita, eventualmente nettando la parte del compenso così calcolata di quanto già ricevuto come custode?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/11/2025 11:00

          RE: RE: RE: RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

          Avremmo molti dubbi in quanto le attività svolte anche quella di favorire la vendita rientrano nei compiti del custode, per i quali ha già ricevuto il compenso.
          Zucchetti SG srl
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            03/12/2025 08:59

            RE: RE: RE: RE: RIPARTO DI SOMMA CORRISPOSTA DA ESECUZIONE IMMOBILIARE

            Ai sensi dell'art. 40 d.lgs 10 ottobre 2022, n. 140, "I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali".
            Questa norma ricalca l'art. 16-bis, comma 9 septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come ulteriormente modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, successivamente dal dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
            Per rispettare questa disposizione, il professionista deve utilizzare i files XSD, le cui specifiche tecniche sono allegate al Provvedimento del 16.04.2014 del Direttore generale del DGSIA e pubblicate in orma integrale sul Portale dei Servizi Telematici )PST) alla pagina pst.giustiz.ja./PST/it/pst 26.wp, nella sezione "Normativa Processo Telematica".
            Questi file non sono dei veri e propri modelli (per intenderci modelli di word), ma dei file strutturati che richiedono la compilazione di appositi campi. Il documento, in quanto tale, va redatto comunque dal professionista. Il procedimento, comunque, è molto semplice perché è sufficiente aprire il redattore, individuare l'atto e procedere.